Attenzione all’aggiornamento della terza fascia ATA, graduatorie di circolo e Istituto, chi era già inserito per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, non resta automaticamente se non presenta domanda di conferma/aggiornamento. In buona sostanza anche chi non ha punteggio da aggiornare, deve compilare l’istanza di terza fascia ATA per non vedersi depennato dalle graduatorie.
Nuovi profili del CCNL 2019-2021
Da martedì 28 maggio a venerdì 28 giugno, circa tre milioni di aventi titolo, saranno impegnati a presentare l’istanza di inserimento, aggiornamento/ conferma per le graduatorie di istituto della terza fascia ATA.
Con questo aggiornamento entreranno in campo i nuovi profili del personale ATA previsti dal CCNL scuola 2019-2020.
A) Assistente Amministrativo:
• diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di
alfabetizzazione digitale;
B) Assistente Tecnico:
• diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore
professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Le specificità
sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza
titoli – laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.
C) Cuoco:
• diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di
ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;
• diploma di scuola secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti professionali per
l’indirizzo “Servizi per enogastronomia e ospitalità alberghiera” articolazione
“enogastronomia” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
D) Infermiere:
• laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa
per l’esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di
alfabetizzazione digitale.
E) Guardarobiere:
• diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria
di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione
digitale.
F) Operatore dei servizi agrari
• attestato di qualifica professionale di:
- operatore agrituristico;
- operatore agro industriale;
- operatore agro ambientale;
- operatore agro alimentare;
e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
G) Operatore scolastico
• attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione
internazionale di alfabetizzazione digitale in alternativa
• diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di
competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.
H) Collaboratore Scolastico:
• diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di
competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità,
conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione; diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
Domanda di conferma per chi è già inserito
È importante sapere che chi è già inserito in graduatoria di circolo e istituto di terza fascia Ata di una data provincia X, se non vuole essere escluso dalla terza fascia Ata 2024-2027, dovrà presentare la domanda di conferma ai sensi dell’art.5, comma 4 del decreto ministeriale n.89 del 21 maggio 2024. In tale norma è scritto: “Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, e fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, per essere inclusi nelle graduatorie di cui al presente decreto dovranno presentare domanda di conferma nel caso in cui la richiesta nelle suddette graduatorie concerne esclusivamente il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, nonché la valutazione dei titoli già dichiarati nella domanda del precedente aggiornamento”.