Categorie: Politica scolastica

Testo unico: si può aggiornare senza introdurre nuove norme

Uno degli elementi di maggiore criticità del disegno di legge sulla scuola è rappresentato dall’articolo 21 che attribuisce al Governo un certo numero di deleghe finalizzate alla adozione – da parte del Governo stesso – di decreti applicativi sui temi più diversi (si va dalla revisione di composizione e funzioni degli organi collegiali, fino al riordino delle norme in materia di alunni disabili).
Una delega in particolare sembra preoccupare molto il mondo della scuola: si tratta di quella che riguarda la revisione del Testo Unico n. 297 del 1994. Il timore diffuso è che, attraverso questa modifica, possano essere introdotte novità importanti sullo stato giuridico del personale della scuola.
In realtà, la preoccupazione appare fuori luogo, almeno fino a quando continuerà ad essere in vigore la legge 400 del 1998 che definisce le modalità di adozione dei Testi Unici.
In base alle norme in vigore, infatti, i Testi unici non sono testi normativi autonomi in quanto si limitano semplicemente a “raccogliere” in modo ordinato e logicamente coerente norme e disposizioni sparse in leggi, decreti e regolamenti diversi.
E’ quanto avvenne nel 1994 quando venne scritto il TU 297 che in realtà si rifaceva in larghissima misura ai decreti delegati del 1974. Analogamente nel 2001 il TU 165 venne scritto mettendo insieme tutta l’abbondamente produzione normativa in materia di pubblico impiego che si era succeduta negli anni precedenti e in particolare negli anni 90.
Peraltro, va anche detto che l’articolo 13/bis della legge 400/1988 prevede espressamente che i testi unici debbano comunque essere aggiornati almeno una volta ogni 7 anni, senza che il Parlamento conferisca una delega al Governo. 
In ogni caso resta fermo il fatto che le norme in vigore non consentono di inserire in un Testo unico disposizioni che non facciano già parte di leggi preesistenti.

Reginaldo Palermo

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