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Tetto massimo assenze: esclusione dallo scrutinio finale

L’assidua frequenza degli alunni, oltre ad essere un indice significativo ed un prezioso elemento che concorre al buon andamento dell’istituto, costituisce, unitamente ai fattori non scolastici, ambientali e socio-culturali che influiscono sul comportamento dello studente, parametro insostituibile di valutazione per la formulazione del giudizio sulla personalità del medesimo.

La nuova normativa, introdotta col D.P.R. 22/6/2009, n. 122, all’art. 14 stabilisce un tetto massimo delle assenze del 25%, ai fini della partecipazione allo scrutinio finale.
Oltre il limite di un quarto dell’orario annuale non è dunque possibile procedere alla valutazione degli alunni interessati, con la conseguente non ammissione al successivo anno di corso o all’esame di Stato. Le eventuali possibili deroghe sono limitate ai casi di assenze documentate e continuative.
Il D.P.R. n. 122/2009 (regolamento della valutazione) all’art. 14 comma 7 dispone che: “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo.”
Le deroghe al limite massimo di assenze, stabilite dal collegio dei docenti, potrebbero essere le seguenti: assenze per malattia, pari o superiori a 5 giorni, giustificate con certificato medico; visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno); assenze per gravi ragioni di famiglia e/o di salute debitamente motivate (gravi patologie, lutto di famiglia, trasferimento); uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’associazione sportiva di appartenenza; ogni altro motivo di rilievo, che venga preso in considerazione dal consiglio di classe, purché debitamente motivato ed eventualmente documentato; in tal senso potrebbero essere considerate con particolare attenzione le situazioni riguardanti i ragazzi con sostegno.
Giunge proprio in questi giorni una sentenza (n. 548/2011 R.P.C.) con cui il presidente del Tar Emilia Romagna, con decreto ex art. 56 C.p.a., ha disposto l’ammissione dell’alunno ricorrente allo scrutinio finale dal quale era stato escluso per aver superato il tetto massimo di assenze. Si tratta di una delle prime pronunce (di tipo meramente cautelare) con le quali la giustizia amministrativa si confronta con la nuova normativa. In sostanza attenzione alle deroghe. E’ necessaria la massima chiarezza per evitare equivoci e possibili contenziosi.
Silvana La Porta

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