In risposta ai numerosi quesiti in ordine alla possibilità di conseguimento delle c.d. “abilitazioni cascata”, o “verticali”, o “d’ambito” attraverso il percorso previsto per il TFA, unitamente alle richieste di valutazione delle abilitazioni conseguite, il Miur ha diffuso una nota di chiarimenti, con la quale ha specificato che le abilitazioni che si andranno a conseguire attraverso i percorsi di TFA, ai fini dei concorsi per titoli ed esami e dell’inserimento nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze da graduatoria d’istituto, hanno le validità di cui alla tabella contenuta nella nota stessa. Al termine delle procedure di selezione, il candidato che risulta in posizione utile per partecipare a più di una procedura di abilitazione, opta per una sola di esse.
Infine, il Miur richiama quanto al momento prescritto nella “Tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvata con D.M. n. 27del 15 marzo 2007 ed integrata con D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 (Legge n. 143 del 4 giugno 2004, integrata dalla legge 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006)”, utilizzata ad oggi per la valutazione dei titoli per l’accesso alle graduatorie d’istituto di seconda fascia, nella quale al punto A.4) viene previsto: “Nell’ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l’intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell’interessato.”