Per rispondere ad alcuni quesiti concernenti la possibilità di svolgimento del tirocinio diretto presso istituzioni scolastiche non accreditate, l’U.S.R. per la Campania ha fornito le seguenti indicazioni con la nota 2793 del 12 marzo 2015.
Innanzitutto, ha ricordato che l’articolo 6 del D.M. n. 93/2012 contempla la casistica del personale già in servizio nell’ambito scolastico. Nello specifico i corsisti, impegnati nel Tirocinio Formativo Attivo, possono richiedere di espletare il tirocinio, in deroga a quanto previsto dal D.M. 93/2012, ove sussistano le seguenti condizioni:
- se titolari di altro insegnamento, possono chiedere di svolgere il tirocinio presso l’istituzione ove abbiano un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;
- se impegnati in supplenza annuale o fino al termine del servizio, presso l’istituzione ove svolgono l’incarico, in riferimento alle norme transitorie e finali – art. 15 – D.M. 249/2010, comma 13, in modo da consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere l’attività di servizio in essere.
Il positivo accoglimento della domanda del tirocinante, rispetto a quanto sopra indicato, è vincolato alla disponibilità di tutor dei tirocinanti presso l’istituzione sede di servizio, in possesso dei requisiti indicati all’art.2 del D.M. 8 novembre 2011.
Inoltre, l’U.S.R. ha chiarito che nei casi in cui le istituzioni per l’accreditamento “non siano in numero sufficiente per accogliere i tirocinanti” è necessario considerare due fattispecie:
- la mancanza di disponibilità delle scuole accreditate per insufficienza del personale con incarico di tutor d’aula;
- la mancanza di istituzioni scolastiche accreditate nell’ambito del Comune di servizio e dei Comuni viciniori.
In tali casi, al fine di favorire la realizzazione delle attività di tirocinio dei docenti, è possibile prevedere il rilascio di autorizzazioni in deroga.