Categorie: Formazione iniziale

Tfa II ciclo: ammissioni in soprannumero, con riserva e congelamento dell’iscrizione

È stata pubblicata sul sito del Cineca la nota prot. n. 20175 del 29 dicembre 2014 con la quale il Miur dà risposta a numerosi quesiti riguardanti diversi aspetti delle procedure inerenti il II ciclo dei percorsi di TFA.

Diritto di opzione

I candidati, se risultati vincitori in più di una graduatoria, devono optare per una sola di esse, conservando il diritto alla partecipazione a percorsi di abilitazione successivi per le classi cui rinunciano. Il diritto di opzione va garantito, anche nel caso in cui le procedure si siano espletate in Istituzioni accademiche diverse.

Regioni che non hanno attivato i percorsi

Se in una regione vi sono, nel novero dei posti banditi dalle Istituzioni accademiche, candidati provenienti da regioni che non hanno attivato le procedure di selezione, le istituzioni accademiche della regione di destinazione sono autorizzate a implementare il contingente loro assegnato per un numero pari di posizioni. I i candidati provenienti da altre regioni vanno infatti inseriti nella graduatoria della regione di destinazione senza creare graduatorie distinte.

Recupero dei posti

Per quanto concerne le procedure di recupero su posti che siano rimasti ulteriormente disponibili, prioritaria risulta essere la redistribuzione dei candidati attraverso la compensazione tra i posti delle istituzioni accademiche della stessa regione, nel caso in cui in una istituzione residuino posti e in un’altra siano presenti candidati idonei in assenza di posti disponibili.

Riassegnazione degli idonei

L’operazione di riassegnazione degli idonei sulla base delle II e III opzioni, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti nelle sedi, è possibile solo al completamento delle procedure in tutte le Regioni, fatta salva specifica autorizzazione da parte del Miur. Per garantire la completa redistribuzione degli idonei, sempre nei limiti citati e senza pregiudicare l’inizio dei corsi nelle regioni già pronte ad attivare i percorsi, le Istituzioni accademiche possono avviare i percorsi e predisporre forme di recupero dei crediti eventualmente già erogati, destinati ai candidati che in un secondo momento si immatricoleranno usufruendo delle loro II e III scelte.

Candidati ammessi con riserva

I candidati ammessi con riserva, a seguito di provvedimenti giurisdizionali, che abbiano superato le varie prove sono collocati nelle graduatorie col punteggio ottenuto dalla somma dei voti conseguiti nel test preliminare, nelle prove scritte e orali e nella valutazione dei titoli. Qualora rientrino nei posti disponibili ovvero nei posti recuperati ad esito delle procedure di ridistribuzione sui posti vacanti, possono iscriversi ai relativi corsi. L’eventuale abilitazione si intende conseguita con riserva fino allo scioglimento della medesima con la sentenza definitiva di merito.

Nei casi limite in cui i candidati siano stati ammessi con riserva non effettuando una delle prove, il risultato conseguito nella predetta prova è valutato 0.

Candidati da ammettere in soprannumero

Esiste la possibilità di iscriversi in soprannumero per le seguenti categorie: congelati SSIS, COBASLID e BIFORDOC, candidati vincitori I ciclo che non si siano iscritti ai percorsi, che li abbiano sospesi per cause a loro non imputabili o coloro che abbiano optato per una delle classi di concorso cui avevano diritto, ad eccezione, in questo caso, di coloro i quali abbiano già conseguito una delle abilitazioni ricomprese negli ambiti disciplinari 1 (25/A e 28/A), 2 (29/A e 30/A), 3 (31/A e 32/A), 4 (43/A e 50/A) e 5 (45/A e 46/A con i rispettivi sottocodici) e abbiano titolo alla seconda, stante l’unificazione dei percorsi effettuata a partire dal presente II ciclo. Sono ammessi, inoltre, gli idonei del primo ciclo.

Congelamento dell’iscrizione al TFA

Il percorso di TFA non prevede, in generale, la possibilità di congelamento, vale a dire della sospensione con iscrizione a un ciclo successivo. Possono esserci però le seguenti eccezioni:

  • candidati vincitori di più procedure
  • su richiesta, per i casi di maternità o per gravi e comprovati motivi di salute
  • in deroga a quanto previsto per i dottorati di ricerca, possono comunque congelare la partecipazione al TFA i candidati che abbiano vinto o stiano frequentando un dottorato presso una istituzione accademica all’estero o in partnerhip Italia-estero
  • candidati che stanno concludendo il percorso di abilitazione nella classe di concorso 77/A attraverso i percorsi di nuovo ordinamento e contemporaneamente risultano aventi titolo alla frequenza di altro percorso di TFA. In questo caso, possono congelare la frequenza del TFA II ciclo, risultando prioritaria la scelta a suo tempo effettuata sui percorsi “2+1” della classe di concorso 77/A.

Permessi 150 ore per il diritto allo studio

In analogia con quanto previsto per i Percorsi abilitanti speciali dalla nota 1646/2014, in considerazione del particolare impegno richiesto dal percorso di TFA, si invitano gli USR a consentire la fruizione dei permessi per il diritto allo studio

Richieste di nulla osta in entrata e in uscita

Le richieste di nulla osta in entrata o in uscita pervenute agli USR per motivi sopraggiunti sono rimesse, purché debitamente e opportunamente motivate, alla valutazione discrezionale degli USR. Il trasferimento può essere effettuato previo accordo delle istituzioni accademiche di partenza e di destinazione e comporta il trasferimento del posto.

PAS e TFA

Se l’aspirante ha conseguito l’abilitazione attraverso la frequenza del percorso abilitante speciale (P.A.S.) e successivamente si trovi nella condizione di aver superato la procedura selettiva T.F.A. per la medesima classe di concorso risultando vincitore al secondo ciclo TFA o rientri tra gli aspiranti aventi titolo all’iscrizione in soprannumero in quanto idoneo al I ciclo, la frequenza dei percorsi T.F.A. è consentita esclusivamente per garantire all’aspirante la possibilità di migliorare il punteggio dell’abilitazione nei futuri aggiornamenti delle graduatorie di istituto. Nelle graduatorie di istituto non sarà comunque consentita la doppia valutazione della abilitazione per la medesima classe di concorso e pertanto sarà possibile ottenere esclusivamente la valutazione del percorso abilitante più favorevole per l’aspirante.

Lara La Gatta

Articoli recenti

Commissioni concorso docenti PNRR 2, domande entro il 2 gennaio 2025

Sul portale INPA sono disponibili i due bandi per la selezione dei componenti delle commissioni…

20/12/2024

L’Intelligenza Artificiale come compagna di scuola, il progetto di un istituto

L’istituto tecnico G. Marconi di Dalmine, in provincia di Bergamo, una delle istituzioni più all’avanguardia…

20/12/2024

Ultimi dati di “Okkio alla salute”: in Emilia-Romagna il numero dei bambini obesi o in sovrappeso è al di sotto della media nazionale, ma c’è ancora molto da fare

Alla fine l’educazione alimentare nelle scuole paga! Con tempi medio-lunghi, d’accordo, ma i risultati si…

20/12/2024

Supplenze in attesa dell’avente diritto, prosecuzione del contratto oltre il 31 dicembre 2024 [NOTA]

In risposta ai numerosi quesiti pervenuti sulla gestione dei contratti di supplenza in attesa dell’avente…

20/12/2024

Manovra 2025, ok della Camera: fiducia con 211 sì

L’aula della Camera ha confermato la fiducia al governo sulla Manovra 2025 con 211 sì e 117 no. Il voto finale sul provvedimento…

20/12/2024