Con la nota n° 39588 del dicembre 2021, il Ministro dell’Università ha comunicato che, in attesa dell’attuazione delle procedure previste dai decreti legislativi n. 59 e 66 del 2017, al fine di garantire la formazione dei docenti specializzati sul sostegno didattico per il triennio 2021-2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato un totale di 90.000 posti. Con molta probabilità tra il mese di aprile e maggio saranno avviati i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità.
Dei 90.000 posti autorizzati per il triennio 2021/2024, per il IX ciclo dovrebbero essere autorizzati 35.061 posti, considerando che:
• Il VII ciclo (2021/2022) ha visto lo svolgimento di un totale di 25.874 posti;
• L’VIII ciclo, ancora in corso, ha ottenuto l’autorizzazione per un totale di 29.061 posti;
• Il IX ciclo, previsto per settembre 2024, dovrebbe essere autorizzato per 35.061 posti al fine di soddisfare tutti i 90.000 posti autorizzati.
Qualora non dovessero intervenire modifiche al decreto 92 del 2019, possono partecipare i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
• Titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
• Diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;
• Titolo di abilitazione all’insegnamento nello specifico grado (I grado, II grado);
• Laurea magistrale corrispondente a una classe di concorso, oppure un diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, più i 24 CFU in area socio-psico-pedagogica;
• I soggetti che nel corso degli otto anni scolastici precedenti, anche non consecutivi, hanno svolto tre anni servizio valutabile ai sensi della legge n. 124/1999 su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo d’istruzione e formazione.
Gli insegnanti tecnico pratici possono accedere con il solo diploma, senza il possesso dei 24 CFU fino all’anno scolastico 2024/2025 esclusivamente per il secondo grado.
Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, nei precedenti cicli di specializzazione:
• Hanno sospeso il percorso o non si sono iscritti pur essendo in posizione utile;
• Sono risultati vincitori di più procedure e hanno esercitato le relative opzioni;
• Sono stati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale d’istruzione entro la data ultima per la presentazione delle domande per la partecipazione alla specifica procedura selettiva.
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