Pubblicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca l’attesissimo decreto per il Tfa Sostegno VIII ciclo come avevamo preannunciato nello speciale in diretta del 25 maggio.
Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Decreto-Ministeriale-n.-694-Allegato-A-posti-VIII-ciclo-TFADownload
Le prove preselettive si terranno dal 4 al 7 luglio prossimi per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno. Il calendario in dettaglio prevede:
Gli atenei dovranno concludere i percorsi di specializzazione entro il 30 giugno 2024.
Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto n. 694 che autorizza l’avvio dei nuovi percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.
Per esattezza, i posti totali a disposizione sono 29.061, rettificati con nota del 6 giugno 2023 a 28.986. La novità dell’VIII ciclo è la riserva della quota del 35% per gli insegnanti con almeno 36 mesi di servizio sul sostegno didattico negli ultimi cinque anni (comma 2 dell’art. 18-bis dlgs n. 59/17). La misura è stata introdotta di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (decreto interministeriale numero 691 del 29 maggio 2023). Per questi docenti è anche prevista l’ammissione diretta alla prova scritta.
Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive per docente di sostegno i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
Per la scuola dell’infanzia e primaria
• abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
• diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado
Fermo restando che la procedura è diversificata per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, è necessario avere uno dei seguenti titoli:
Il decreto 36 ha previsto, per il periodo transitorio da terminare entro il 2024, la possibilità di accedere, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università di concerto con il Ministero dell’istruzione, ai docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale d’istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi d’istruzione e formazione professionale delle regioni, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento.
Modifiche ai requisiti
Il decreto 44 PA del 2023 ha eliminato il possesso dell’abilitazione, quindi per accedere direttamente al percorso di specializzazione i requisiti prevedono soltanto tre annualità di servizio negli ultimi 5 anni su posto di sostegno prestati sia nella scuola statale sia nella scuola paritaria.
Accedono tutti i docenti in possesso dei tre anni di servizio?
La norma prevede una percentuale di riserva dei posti che potrebbe aggirarsi intorno al 20% sul totale, tale riserva deve essere dichiarata con decreto del ministro dell’università di concerto con il ministro dell’università.
Fermo restando che sono ammessi al percorso di specializzazione un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola università, sono ammessi in soprannumero, oltre ai docenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 104/92, gli aspiranti che:
• abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
• siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
• siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile;
• abbiano tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio anche senza abilitazione.
Ammessi in soprannumero
Sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi, secondo le disposizioni previste dall’art. 4 del decreto 92 del 2019, i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
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