Continuano gli approfondimenti della Tecnica della Scuola a favore dei lettori interessati al prossimo Tfa sul sostegno didattico agli alunni disabili.
Per quanto riguarda la frequenza delle attività, ricordiamo che ai sensi dell’art.2 Allegato C del D.M. del 30 settembre 2011, le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo potrà essere anche recuperato, tramite attività on line, predisposte dal titolare dell’insegnamento.
Per il tirocinio e i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni né recuperi.
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Per quel che concerne, invece, la frequenza dei corsi di specializzazione, ricordiamo che è incompatibile, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249, con il dottorato di Ricerca oppure con qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzati.
E’ consentito, ai sensi dell’art. 3 comma c) e d) del D.M. del 1 dicembre 2016, n. 948, ai corsisti che frequentino dottorati di ricerca di sospenderne la frequenza e la possibilità di iscrizione, ove inseriti in posizione utile nella graduatoria di merito, per i soggetti di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Per informazioni più dettagliate, anche sui test di accessi che si svolgeranno il 25 e 26 maggio prossimi, leggere il DM del 10 marzo 2017, n. 141. Inoltre, ogni docente abilitato interessato a svolgere il Tfa sostegno può rivolgersi direttamente alla struttura universitaria dove è intenzionato a svolgere il test di accesso, in programma nella terza decade di maggio (non più ad aprile, come inizialmente indicato).