Con nota trasmessa al Coordinatore Nazionale dei Corsi di specializzazione per il sostegno didattico, Prof. Luigi D’Alonso, il Ministero Università e Ricerca ha risposto ad alcune domande concernenti il corso di specializzazione sul sostegno didattico per alunni con disabilità.
Il MUR chiarisce in particolare numerosi aspetti riguardanti la quota di riserva, il calcolo degli anni di servizio, la frequenza del corso e il possesso dei 24 CFU.
Nel rimandare alla lettura integrale del documento, riportiamo alcune delle risposte.
Si considerano effettuati 3 anni di servizio su 5 qualora siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, nei precedenti anni (dal 2018/2019 al 2022/2023 inclusi).
Per quanto sia questione di prevalente competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, risulta che generalmente trovi applicazione quanto disposto dall’art. 11, comma 14, della L. 124/1999, inclusa la corrente annualità.
Per i candidati con 3 anni su 10 di servizio sul sostegno deve essere valutato ESCLUSIVAMENTE il servizio di sostegno prestato sul medesimo ordine e grado di scuola per cui il candidato si iscrive alla selezione per il corso di specializzazione.
In questo caso il servizio valutabile deve essere prestato sul medesimo ordine e grado di scuola, così come previsto dalla normativa di riferimento (articolo 2, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ed articolo 1, comma 4, del D.I. 7 agosto 2020, n. 90).
Contemporanea immatricolazione – Si chiede se il corso per il sostegno sia compatibile con l’iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato, specializzazione non medica e master a frequenza non obbligatoria, poiché formalmente la doppia iscrizione in questi casi sarà su anni accademici diversi: 2022/2023 per il sostegno e 2023/2024 per i corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato, scuola di specializzazione non medica e master.
Come previsto dalle FAQ ministeriali del 10 ottobre 2022, la contemporanea iscrizione è normativamente possibile, fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 930/2022.
Al ciclo VIII del corso di specializzazione per il Sostegno i candidati per la scuola secondaria, non ITP, possono accedere senza la certificazione dei 24 cfu?
I candidati per la scuola secondaria, non ITP, possono accedere purché abbiano conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022.
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