Il mancato riconoscimento dell’abilitazione “a cascata” al docente che ha conseguito una specializzazione per lo svolgimento delle attività sul sostegno, risulta incongruente con la normativa ministeriale di riferimento e il precedente indirizzo riguardo le abilitazioni conseguite “per ambito” o “a cascata” e impone ai docenti una scelta obbligata sul grado di istruzione in cui specializzarsi, penalizzando così i candidati pluriabilitati in diversi gradi di istruzione.
Quanto precisato nella nota del MIUR: “La specializzazione sul sostegno è direttamente correlata al grado di istruzione per la quale è stata conseguita. Pertanto, in caso di abilitazioni verticali a cascata, la specializzazione sul sostegno conseguita con i nuovi corsi attivati in base al dm 10 settembre 2010 n. 249 e la DM 30 settembre 2011 non vale in automatico per i tutti i gradi di scuola per cui si è abilitati” non trova alcuna giustificazione considerato che tale titolo è stato sempre assunto come una qualifica ulteriore rispetto alle abilitazioni conseguite e non come una classe concorsuale, ha visto l’espletamento dei corsi in piena analogia a quelli svolti dalle SSIS e appare persino irragionevole rispetto all’ultimo intervento del legislatore di unificare le aree nelle superiori come nelle medie.
Il ricorso è volto all’ottenimento del riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita tramite Tirocinio Formativo Attivo, in tutti i gradi di istruzione (I/II Grado) cui il docente è abilitato in virtù della medesima procedura abilitativa “a cascata” o “per ambito”.
È possibile aderire al ricorso on line sul portale Anief. Scadenza adesioni: 16 settembre 2014.