Il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituito ai sensi dell’art. 13 del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249, è un percorso formativo per l’acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.
La prova di ammissione (test preselettivo) per il Tfa sostegno si terrà nelle seguenti date:
1) Per partecipare al corso di sostegno per la scuola secondaria di I e II grado è sufficiente qualsiasi laurea?
Per la scuola secondaria di I e II grado, è necessario possedere un titolo di studio che permetta l’accesso ad almeno una classe di concorso di quel grado di istruzione. Il titolo di studio deve essere
comprensivo di eventuali CFU integrativi richiesti per accedere alla classe di concorso in base alla normativa vigente (tabella A dell’Allegato A al D.M. 259/2017). E’ necessario inoltre possedere i 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche ai sensi del D.M. 616/2017 oppure tre anni di servizio (anche non continuativi) nel corso degli otto anni scolastici di posto comune o di sostegno.
2) Conseguirò la certificazione per i 24 CFU per l’accesso alla mia classe di concorso dopo la data di scadenza del bando. Posso partecipare con riserva?
No. Tutti i requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda alla procedura concorsuale.
3) Sono un docente ITP. Posso partecipare al corso di specializzazione sul sostegno con il solo diploma?
Gli insegnanti tecnico pratici (ITP) possono partecipare con il solo diploma essendo esonerati dal possesso dei 24 CFU secondo quanto stabilito dall’art.5, comma 2, del D.M. 92 dell’8-02-2019 e
secondo la tabella B dell’Allegato A al D.M. 259/2017. Potranno partecipare esclusivamente per la scuola secondaria di II grado, non avendo titolo per insegnare negli altri gradi di istruzione.
4) La frequenza delle attività è obbligatoria?
Ai sensi dell’art.3 comma 4 del D.M. dell’8 febbraio 2019, n. 92:
• le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività, predisposte dal titolare dell’insegnamento;
• per il tirocinio e i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni né recuperi;
5) Come si crea la graduatoria finale?
La graduatoria degli ammessi al corso di specializzazione, ai sensi dell’art. 6, commi 9 e 10 , del D.M. del 30 settembre 2011, è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati nel test preliminare, nella prova scritta e nella prova orale, il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli valutabili dai medesimi presentati.
In caso di parità di punteggio finale, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole ovvero, nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato più giovane
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