Il Miur ha pubblicato il decreto di ripartizione dei posti destinati a ciascun ateneo per i corsi di specializzazione per le attività di sostegno.
Nel corrente anno accademico 2016/2017, ciascun Ateneo è autorizzato ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui all’allegata tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Ciascun percorso è relativo al rispettivo grado di istruzione.
Le prove di accesso e le modalità di espletamento delle stesse sono disciplinate, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011 citato in premessa, dai bandi emanati da ciascun Ateneo.
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Le prove di accesso sono costituite da un test preliminare, da una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, predisposte dagli atenei secondo le indicazioni contenute all’articolo 6 e all’allegato C del predetto decreto 30 settembre 2011.
Le date di svolgimento dei test preliminari sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno per i giorni 19 e 20 aprile 2017;
Gli Atenei predispongono percorsi abbreviati, finalizzati all’acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di istruzione e risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito del presente III ciclo in un grado loro mancante ovvero che, in occasione del II ciclo di specializzazione bandito ai sensi del DM 249/2010, erano risultati collocati in più di una graduatoria di merito e avevano esercitato il diritto di opzione.
Gli Atenei valutano le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l’obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal citato decreto 30 settembre 2011 come diversificati per grado di scuola.
L’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi sono subordinate al possesso del titolo di abilitazione valido rispettivamente per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado, nella scuola secondaria di II grado.
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