Con il precedente Tfa sostegno in corso di svolgimento e che si concluderà entro febbraio 2020, è atteso il nuovo corso sostegno, il Tfa sostegno 2020, che metterà in palio altri 14 mila posti per diventare insegnante di sostegno. Ma chi potrà partecipare?
Corso sostegno, quando partirà il nuovo ciclo?
Al momento, l’ultima dichiarazione ufficiale da Viale Trastevere è di poche settimane fa, quando Lucia Azzolina, sottosegretario all’Istruzione, ha parlato della questione degli idonei Tfa sostegno 2019: “Voglio tranquillizzare i tanti che in questi mesi mi hanno scritto e che continuano a chiedere risposte precise. Il decreto che regola il corso di specializzazione sul sostegno è chiaro: gli idonei hanno diritto direttamente alla frequenza in soprannumero del prossimo ciclo. Prossimo ciclo che sarà bandito al più presto. Discontinuità col passato significa rispettare i tempi e trattare le persone da cittadini e non da sudditi“.
In base a queste dichiarazioni, il nuovo corso sostegno 2020 potrebbe essere bandito entro la fine del 2019, con i corsi di specializzazione che vedranno la partenza ad inizio 2020.
Tfa sostegno 2020: gli idonei del 2019 entreranno in soprannumero
Come ricordato dal sottosegretario Azzolina, gli idonei del Tfa sostegno 2019 parteciperanno in soprannumero, rispettando quindi quanto stabilito dal DM 92/2019.
L’articolo 4, comma 4 del decreto prevede infatti: “Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
I succitati docenti, dunque, non sosterranno le summenzionate prove e saranno ammessi in soprannumero ai percorsi di specializzazione, idonei compresi”.
In totale, il prossimo ciclo di Tfa sostegno 2020 prevede 14 mila posti distribuiti in tutta Italia. A questi, dunque, si devono aggiungere proprio gli idonei Tfa sostegno 2019, che potrebbero arrivare a circa 7 mila posti.
Che cosa è il Tfa Sostegno 2020
Il Tfa sostegno 2020 ha durata annuale e, una volta concluso, rilascia il diploma di specializzazione per le attività di sostegno.
Si tratta di un corso della durata minima di almeno 8 mesi che prevede l’acquisizione di 60 CFU suddivisi in:
- 36 cfu – insegnamenti disciplinari (M-PED/03, M-PED/01, M-PSI/04, IUS/09, MED/39)
- 9 cfu – laboratori
- 6 cfu – tirocinio diretto
- 3 cfu – tirocinio indiretto
- 3 cfu – tirocinio indiretto con le TIC
- 3 cfu – prova finale
Corrispondenti al seguente impegno orario:
- 288 ore di lezione degli insegnamenti disciplinari
- 180 ore di laboratorio
- 225 ore di tirocinio indiretto e diretto
- 75 ore di tirocinio indiretto con le TIC
Corso sostegno 2020: chi può partecipare
I requisiti per partecipare al corso di specializzazione sostegno devono essere considerati l’abilitazione all’insegnamento o in alternativa la laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, come riporta il decreto legislativo 59/2017 all’articolo 5, comma 1 e 2, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Al corso Tfa sostegno potranno partecipare anche gli ITP con il diploma: “I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”.
Normativa di riferimento Tfa sostegno
- Legge del 5 febbraio 1992, n. 104
- D.M. del 10 settembre 2010, n. 249
- D.M. del 30 settembre 2011
- D.M. del 1 dicembre 2016, n. 948
- D.M. dell’ 8 febbraio 2019, n. 92
- D.M. del 21 febbraio 2019