Personale

TFA Sostegno, permessi per fare gli esami e le 150 ore per diritto allo studio

Una nostra lettrice, docente a tempo indeterminato, che deve svolgere gli esami per partecipare al VI ciclo del TFA sostegno, ci chiede quale permesso può chiedere per questi esami e, in caso superasse gli esami per l’accesso alla frequenza del corso TFA, quali permessi potrebbe utilizzare per seguire le lezioni per specializzarsi come docente di sostegno.

Permessi per concorsi e esami

Il docente a tempo indeterminato che è impegnato a svolgere gli esami per il TFA sostegno, può chiedere, ai sensi dell’art.15, comma 1, del CCNL scuola vigente, avendone diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, permessi retribuiti per i seguenti casi:

partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;

– lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado: gg. 3 per evento.

Quindi il docente di ruolo che deve sostenere l’esame del TFA sostegno può richiedere uno, o più giorni, degli 8 complessivi a sua disposizione. Il dirigente scolastico non può opporsi alla richiesta negandola, in quanto questi giorni sono un diritto del dipendente.

Anche il docente con contratto a tempo determinato può fruire, previa concessione del Ds, degli 8 giorni per concorsi ed esami, ma queste giornate, ai sensi del comma 7 dell’art.19 del CCNL scuola, non verranno retribuiti.

Diritto allo studio e 150 ore

In caso del superamento degli esami per accedere alla frequenza del corso VI ciclo per la specializzazione su sostegno, la docente può richiedere i permessi diritto allo studio da 150 ore. Tali permessi sono finalizzati a consentire la frequenza di corsi di studio nella misura massima di 150 ore individuali. Destinatario è il personale docente, educativo e ATA, compresi gli insegnanti di religione cattolica, sia in servizio ad orario intero che in part-time.

Ai sensi del CCNL 2016/2018 articolo 22 comma 4 b4), è la contrattazione a livello regionale a definire i criteri per la fruizione dei permessi studio, regolando altresì una possibile scadenza diversa da quella consueta del 15 novembre, oppure prevedendo particolari disposizioni per rispondere a specifiche esigenze.

Il numero di permessi accordabili non può superare il 3% dell’organico in servizio a livello provinciale (DPR 395/1988). La data di scadenza delle richieste dei permessi studio è, salvo diversa disposizione a livello regionale, il 15 novembre 2021.

Lucio Ficara

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