Sul sostegno ormai da anni è caos, e i disagi non si contano nemmeno più. Senza contare le ingiustizie. Come quelle 300 cattedre assegnate a docenti non specializzati, che in Sicilia hanno scavalcato altrettanti colleghi che invece possedevano già il titolo di specializzazione.
Arriva la rivincita però per questi idonei non amessi alle prove: è stata pubblicata una sentenza del Tar Lazio, che riapre le porte a centinaia di docenti che, pur essendo già abilitati per il sostegno, dovranno comunque ottenere il titolo del tfa e che paradossalmente si erano visti scavalcare da molti colleghi non abilitati ma chiamati comunque a ricoprire provvisoriamente i buchi nelle scuole, si legge su Repubblica.it.
Nonostante ai corsi di specializzazione siano ammessi a partecipare soltanto insegnanti già in possesso all’abilitazione che spesso insegnano anche di ruolo da molti anni, questi sono costretti a sottoporsi ad una triplice prova di ammissione, solo all’esito della quale accederanno al percorso di specializzazione.
“Pur non ritenendo legittimo che la formazione per docenti già abilitati e nel caso della ricorrente che ha agito perfino di ruolo debba essere a numero chiuso – commentano gli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti che hanno seguito la vicenda – è evidente che l’unica ragione che può limitare la loro formazione professionale (garantita dalla Costituzione) è, a nostro modo di vedere, l’adeguata formazione che gli Atenei devono garantire sulla base del numero dei posti banditi. Se, come è accaduto, i posti banditi sono addirittura più dei partecipanti, non riusciamo davvero a comprendere la ragione per cui non si dia la possibilità ad un insegnante già abilitato e formato da anni di studio e lavoro dallo stesso ministero e dagli Atenei di continuare a formarsi. Il miglioramento della loro formazione, peraltro, non può fare altro che aiutare tanto loro stessi ma soprattutto i discenti con disabilità giacchè costoro avranno la possibilità di essere seguiti da soggetti ancora più formati e capaci di rispondere alle loro peculiari esigenze. Per affermare questi principi serviva annullare un decreto ministeriale che stava in piedi dal 2010 e, ancora una volta per primi in Italia, ci siamo riusciti”.
Ricordiamo che lo scorso anno in Sicilia, sono stati moltissimi i casi di trasferimenti sul posto del sostegno anche se non in possesso della specializzazione, allo scopo di far “avvicinare” docenti dal Nord al Sud.
Il Tar ha quindi accolto il ricorso stabilendo, si legge ancora su Repubblica.it, il principio per cui la prova preselettiva nelle procedure concorsuali assume solo la funzione di operare una prima “scrematura” dei partecipanti e “l’ammissione di un numero di concorrenti inferiore, rispetto a quello dei posti disponibili, è sintomo di un’anomalia, che avrebbe dovuto suggerire interventi correttivi”.
Secondo i giudici amministrativi, va valorizzato “sia dell’interesse pubblico alla disponibilità di insegnanti di sostegno qualificati, in misura sufficiente per il relativo fabbisogno, sia dei principi, di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione, sia infine in corrispondenza dei canoni di logicità e ragionevolezza, che disciplinano l’operato della pubblica amministrazione: principi, tutti, in base ai quali si deve privilegiare la tesi, volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati“.
Pertanto, vengono annullati i decreti Miur riguardanti la copertura dei posti disponibili al termine della fase preselettiva ed il conseguente ulteriore scorrimento delle graduatorie di merito, fino alla completa copertura dei posti disponibili. Come conseguenza alla sentenza, gli Atenei di tutta Italia dovranno far scorrere le graduatorie e disporre le prove suppletive per i candidati esclusi ove ci siano posti vacanti.
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