Sul tema dei requisiti di partecipazione ai percorsi di specializzazione per il sostegno degli alunni e delle alunne con disabilità è scontro. Laddove, infatti, il bando di concorso per il V ciclo del Tfa sostegno prescriveva tra i requisiti per accedere il mero possesso del diploma (per l’accesso alla classe di abilitazione B-32 Esercitazioni di pratica professionale), la nota interministeriale 22369 pubblicata dal MIUR il 13.8.2020, è intervenuta con una modifica, escludendo a posteriori i candidati che avevano fatto richiesta nell’ambito di classi di concorso a esaurimento (tra cui la sopra citata classe B-32) o non più previste dagli ordinamenti.
Ecco cosa si legge nella nota interministeriale:
Non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all’ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio.
La decisione del Tar Lazio
Il TAR Lazio risolve la disputa ponendo fine alla disparità di trattamento e accoglie i ricorsi Confial Federazione scuola volti a ottenere la partecipazione al TFA Sostegno ai candidati esclusi.
L’ordinanza del Tar stabilisce:
Considerato che il bando di concorso prescrive tra i requisiti per accedere il mero possesso del diploma; e che la nota interministeriale non può modificare i requisiti così come definiti nel bando, ne consegue che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie la richiesta misura cautelare. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 19 aprile 2022.
In altre parole – precisa il comunicato Confial – “il bando pubblicato riportava fra i requisiti d’ingresso il possesso di un titolo idoneo all’accesso alle classi di concorso di cui alla “Tabella B” del DPR 19/2016, includendo così anche la classe B-32 – esercitazioni di pratica professionali, quale classe ad esaurimento, al pari di altre. E grazie a due distinti ricorsi, le candidate escluse dalla prova pratica del V ciclo del TFA sostegno dell’Università degli studi di Messina, poiché appartenenti a tale classe di concorso ad esaurimento, sono state ammesse al corso, all’esito del quale conseguiranno l’abilitazione al sostegno”.
La decisione del Tar potrebbe innescare ulteriori ricorsi. Dichiara infatti Gionata Ciappina, segretario Confial: “L’esclusione delle classi di concorso ad esaurimento era illegittima e il TAR ci ha dato ragione. Procederemo ora a coordinare i nostri legali sul territorio per recepire il disagio di tutti gli esclusi e ricorrere contro le inique determinazioni del MIUR.”