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TFA sostegno V ciclo. Le nostre FAQ

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Prima di rispondere a 5 nuove domande sul V ciclo TFA sostegno, segnaliamo ai nostri lettori che, per l’emergenza Coronavirus, sono state rinviate le date di svolgimento dei test preliminari al 18 maggio, la mattina per la scuola dell’infanzia, il pomeriggio per la scuola primaria; il 19 maggio, la mattina per la scuola secondaria di primo grado, il pomeriggio per la scuola secondaria di secondo grado.
I corsi relativi al V ciclo si concluderanno entro il 15 giugno del 2021.
Inoltre le Università si stanno orientando, come l’Universita agli Studi di Palermo, per rinviare anche la data di presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.
Ciò premesso passiamo alle domande arrivate in questi giorni in redazione.

1) Il TFA é compatibile con altri corsi?

No, è incompatibile essere iscritti contemporaneamente a un master, a un corso di specializzazione, a una seconda laurea o svolgere un dottorato di ricerca e contemporaneamente essere iscritti al TFA di sostegno. L’incompatibilità é prevista dal D.M. 249/2010 art.3 comma 6. L’incompatibilità però scatta solo allorché, superate le tre prove preselettive, il docente decide di iscriversi al corso di sostegno. Quindi superata la selezione, il docente dovrà effettuare una scelta, rivolgendosi all’Ateneo, per congelare il percorso accademico incompatibile, che non potrà essere comunque il TFA sostegno.

2) Posso frequentare il corso anche prestando servizio di insegnamento come supplente?

Certamente, non vi é alcuna incompatibilità, tenendo però conto degli impegni scolastici e il numero delle assenze consentite.
Il servizio di insegnamento a volte potrebbe ostacolare la frequenza del corso ( spostamenti, orario delle lezioni, tirocini).

3) La frequenza del TFA sostegno dà accesso alle 150 ore di permesso straordinario?

Sì, ma solo per i docenti di ruolo anche in part time e per i supplenti con contratto annuale al 30 giugno o al 31 agosto con orario intero o parziale. Bisognava fare istanza entro il 15 novembre 2019, per cui nessuno dei docenti che frequenteranno i corsi del V ciclo avranno a disposizione per il 2020 tale monte orario.

4) Possono svolgere il corso di sostegno anche i docenti di ruolo?

Sì, anche il docente con contratto a tempo indeterminato, può conseguire il titolo di speializzazione anche se si trova nel periodo di prova.

5) I docenti di ruolo e supplenti possono svolgere il tirocinio nelle scuole dove attualmente prestano servizio?

Sì, ma la scuola deve essere accreditata e il tirocinio deve essere prestato al di fuori dell’orario di servizio, utilizzando, se docenti di ruolo o supplenti annuali, anche le 150 ore di permesso straordinario.