Con D.I. 90 del 7 agosto 2020 i Ministro dell’istruzione e il Ministro dell’Università e Ricerca hanno dettato “Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità”.
Il decreto tiene conto di quanto previsto dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l’articolo 2, comma 8, ai sensi del quale: “Ai fini dell’accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell’esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte”.
Innanzitutto il test “preliminare” diventa “preselettivo”.
Inoltre, il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.
Viene anche previsto che accedono direttamente alle prove scritte i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali soggetti possono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado.
La graduatoria degli ammessi ai corsi è formata, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i risultati delle prove scritte e orale, purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.
Il nuovo decreto interministeriale prevede anche che gli Atenei riaprano i termini dei bandi per un periodo non inferiore a quattordici giorni.
Restano fermi i termini di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 aprile 2020, n. 41.
La prove preselettive si svolgeranno dunque:
I corsi si concluderanno entro il 16 luglio 2021.
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