Personale

Tfa sostegno VII ciclo, chi può partecipare: ammessi alle prove

Il Ministero dell’Università e della ricerca ha pubblicato il decreto ministeriale n. 333 del 31 marzo 2022 che autorizza, per l’anno accademico 2021-22, l’avvio dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

Calendario delle preselettive

Questo è il calendario dei test preliminari:

  • 24 maggio 2022 prove scuola dell’infanzia;
  • 25 maggio 2022 prove scuola primaria;
  • 26 maggio 2022 prove scuola secondaria I grado;
  • 27 maggio 2022 prove scuola secondaria II grado.

Titoli di accesso

Possono partecipare i docenti in possesso del titolo di accesso per la classe di concorso specifica; i diplomati ITP fino al 2024/2025 con il solo diploma e i docenti in possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l’aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.

Le prove

Il decreto stabilisce che le prove di accesso saranno costituite da un test preselettivo, costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta di cui una sola corretta; 20 quesiti su competenze linguistiche e comprensione del testo. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale O(zero) punti. Il test ha la durata di due ore.

Ammessi alla prova

Saranno ammessi alla prova un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi.

Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi:

Sono altresì ammessi in soprannumero:

  • a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  • b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  • c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
Salvatore Pappalardo

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