Mentre le università continuano pubblicare i bandi per accedere al VII ciclo del Tfa sostegno, La Tecnica della Scuola fornisce ai candidati docenti di sostegno qualche utile informazione per fare istanza di partecipazione alla prova preselettiva.
Ricordiamo che i requisiti di partecipazione al Tfa sostegno sono indicati nel DM dell’8 febbraio 2019 all’articolo 3, comma 1 (come specificato anche nella NOTA del 31 marzo 2022).
Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
–titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
–diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.
-In questo caso il DM del 2019 fa riferimento al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, articolo 5, commi 1 e 2, secondo cui l’accesso alle procedure di selezione comporta:
il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
-Valido ai fine della selezione anche il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l’aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.
-Nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente. Ma a questo proposito occorrono alcune precisazioni. Eccole a seguire.
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.
Inoltre, la nota dello scorso marzo precisa anche che i candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’ ateneo.
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