L’art. 44 del decreto 36 convertito nella legge 79 del 2022 ha previsto un sistema di reclutamento dei docenti per la scuola secondaria di primo e secondo grado sia su posto comune, sia su posto di sostegno un percorso universitario al fine di acquisire 60 CFU e l’abilitazione all’insegnamento.
La stessa norma prevedendo una modificazione radicale sul sistema di reclutamento, indicava un periodo di transizione che dovrebbe durare fino al 31 dicembre del 2024, promuovendo per il periodo di transizione un sistema di reclutamento che riconoscesse i 24 crediti acquisiti purché lo fossero entro il 31 ottobre del 2022.
In merito al reclutamento dei docenti di sostegno tra le norme transitorie la norma afferma “2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale d’istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi d’istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento”.
Il decreto 44 nel riprendere quando indicato per la fase transitoria ha introdotto la possibilità di accedere al VIII ciclo del sostegno i docenti con tre anni di servizio anche non continuativi sul sostegno negli ultimi 5 anni senza abilitazione cosi come aveva disposto il decreto 36 del 2022. Consentendo ai docenti di accedere alla specializzazione con i soli tre anni di servizio e il titolo di studio.
Il coordinamento nel constatare l’“incongruenza nella norma relativa all’utilizzazione in assegnazione provvisoria sul sostegno agli istituti secondari di primo grado di molti docenti di ruolo della classe di concorso A46 – discipline giuridiche ed economiche, che, avendo maturato almeno un anno di servizio sul sostegno, sono stati utilizzati nel primo grado per tre anni di seguito e, non essendo in possesso del titolo di studio valido per insegnare nella scuola media, non potrebbero usufruire del beneficio previsto dalla norma”.
In questo senso auspicano che nel convertire in legge il decreto 44 venga attenzionata la situazione della classe di concorso A46, al fine di evitare di essere “tagliati fuori dalla possibilità di accedere al TFA, pur avendo, sul campo esperienza pratica nelle aule e acquisito competenze e tecniche didatticamente valide”.
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