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Tfa Sostegno VIII ciclo, prove anni precedenti con soluzioni – SCARICA I QUIZ

Il decreto del Tfa sostegno VIII ciclo è stato pubblicato. Adesso i candidati sono pronti per prepararsi alle prove preselettive. Come avevamo già preannunciato il 25 maggio, il MUR ha pubblicato l’atteso decreto.

SCARICA IL DECRETO

Per permettere ai candidati di esercitarsi, abbiamo raccolto alcune prove preselettive degli ultimi cicli, di diverse università, che sono scaricabili dall’elenco sottostante.

PROVE PRESELETTIVE INFANZIA

PROVE PRESELETTIVE PRIMARIA

PROVE PRESELETTIVE SECONDARIA DI I GRADO

PROVE PRESELETTIVE SECONDARIA DI II GRADO

Date prove

Le prove preselettive si terranno dal 4 al 7 luglio prossimi per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno. Il calendario in dettaglio prevede:

  • 4 luglio 2023: prova scuola dell’infanzia
  • 5 luglio 2023: prova scuola primaria
  • 6 luglio 2023: prova scuola secondaria di I grado
  • 7 luglio 2023: prova scuola secondaria II grado

Gli atenei dovranno concludere i percorsi di specializzazione entro il 30 giugno 2024.

Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto n. 694 che autorizza l’avvio dei nuovi percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

Le Università che attiveranno i corsi e i posti disponibili [PDF]

Per esattezza, i posti totali a disposizione sono 29.061. La novità dell’VIII ciclo è la riserva della quota del 35% per gli insegnanti con almeno 36 mesi di servizio sul sostegno didattico negli ultimi cinque anni (comma 2 dell’art. 18-bis dlgs n. 59/17). La misura è stata introdotta di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (decreto interministeriale numero 691 del 29 maggio 2023). Per questi docenti è anche prevista l’ammissione diretta alla prova scritta.

TUTTI I POSTI PER GRADO DI SCUOLA

Requisiti d’ammissione

Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive per docente di sostegno i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

Per la scuola dell’infanzia e primaria

• abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
• diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado

Fermo restando che la procedura è diversificata per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, è necessario avere uno dei seguenti titoli:

  • abilitazione specifica su una delle classi di concorso del relativo grado, o analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente
  • o avere conseguito i 24 CFU/CFA.

Per gli insegnanti tecnico – pratici

Fino all’anno scolastico 2024/2025 saranno ammessi con il semplice diploma, per gli anni scolastici successivi dovranno avere i titoli di accesso uguali ai docenti dell’ordine di scuola secondaria.

Chi accede al percorso di specializzazione senza test preliminare

Il decreto 36 ha previsto, per il periodo transitorio da terminare entro il 2024, la possibilità di accedere, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università di concerto con il Ministero dell’istruzione, ai docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale d’istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi d’istruzione e formazione professionale delle regioni, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento.

Modifiche ai requisiti

Il decreto 44 PA del 2023 ha eliminato il possesso dell’abilitazione, quindi per accedere direttamente al percorso di specializzazione i requisiti prevedono soltanto tre annualità di servizio negli ultimi 5 anni su posto di sostegno prestati sia nella scuola statale sia nella scuola paritaria.

Accedono tutti i docenti in possesso dei tre anni di servizio?

La norma prevede una percentuale di riserva dei posti che potrebbe aggirarsi intorno al 20% sul totale, tale riserva deve essere dichiarata con decreto del ministro dell’università di concerto con il ministro dell’università.

Fermo restando che sono ammessi al percorso di specializzazione un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola università, sono ammessi in soprannumero, oltre ai docenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 104/92, gli aspiranti che:
• abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
• siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
• siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile;
• abbiano tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio anche senza abilitazione.

Ammessi in soprannumero

Sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi, secondo le disposizioni previste dall’art. 4 del decreto 92 del 2019, i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

  • abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  • siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  • siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

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Sara Adorno

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