Tornare ai tradizionali 360 giorni di supplenze e rendere valido anche il servizio svolto in istituti scolastici non statali, come i Centri di Formazione Professionale: sono le indicazioni più importanti che il 4 luglio il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ha fornito sul regolamento che il Miur sta predisponendo al fine di pubblicare, dopo l’estate, il bando di accesso per avviare i Tfa “speciali”, riservati a coloro che hanno già svolto un minimo di supplenze.
Il testo, che funge da integrazione al regolamento sull’accesso ai nuovi percorsi tirocinanti inserito nel D.M. 249 del 2010, viene considerato dal Cnpi “positivo” ma “subordinato all’accoglimento di alcuni emendamenti”.
Per quanto riguarda il numero di giorni di supplenza, il Cnpi sostiene che “era opportuno prevedere nei “tradizionali 360 gg.” e che nella proposta è, invece, previsto in tre anni, anche se l’ampio arco temporale entro cui acquisirli attenua il passaggio dai “360 gg. auspicati” ai tre anni richiesti”. Mentre per ciò che concerne la tipologia di insegnamento svolto, rispetto soprattutto all’istituzione scolastica, l’organo superiore della pubblica istruzione ritiene opportuno inserire anche quello “prestato nei Centri di Formazione Professionale è valutato, rapportato a classe di concorso, se prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (dall’a.s. 2008/2009)”. Inoltre, viene reputato “anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti in possesso di periodi di servizio utili per più di una classe di concorso optano per una solo di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni”.
A tal proposito, viene reputato fondamentale, dare la possibilità di cumulare “i servizi prestati su diverse classi di concorso”. Ad essere danneggiati da questo paletto sarebbero “in particolare, le classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado”, ma anche coloro che hanno svolto “servizi tra scuola dell’infanzia e primaria”, nonché “i docenti tecnico pratici” ed in generale tutte le classi di concorso sinora rimaste escluse (anche in occasione dell’avvio dei Tfa normali). In sintesi, il Cnpi chiede che si “chiarisca in modo inequivocabile che non è necessario avere il requisito del servizio per tre anni nello stesso posto o classe di concorso”.
Le modifiche vengono reputate dal Cnpi fondamentali: infatti, “solo subordinatamente all’integrale accoglimento delle modifiche proposte negli emendamenti formulati – si legge nella relazione finale – il Cnpi esprime parere favorevole”. In caso contrario, sottolinea in modo perentorio il Cnpi, prefigurando propabili “code” nei tribunali, le modifiche “se non apportate, porteranno inevitabilmente a situazioni di contenzioso e di disparità di trattamento”.
Per completezza, è bene ricordare che in base a quanto indicato dal regolamento proposta dal Miur l’accesso ai corsi ricervati-smplificati sarà concesso solo “coloro che, in possesso dei requisiti previsti al comma 1, hanno maturato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 e fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso (alla fine i sindacati sono riusciti ad estendere la proposta del Miur di rendere utilizzabili solo gli ultimi quattro anni n.d.r.), almeno tre anni di servizio, con contratto a tempo determinato, in scuole statali o paritarie”.
A scanso di equivoci è bene ricordare che per annualità di servizio significa aver svolto “un periodo di almeno 180 giorni”. In alternativa sarà anche valido “come anno di servizio intero”, quanto previsto all’interno dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”: articolo che, a sua volta, fa riferimento al comma 1 dell’articolo 489 del testo unico, in base al quale “è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974/1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Sarà quindi considerato valido il servizio svolto consecutivamente con data d’inizio che non superi il 1° febbraio di ogni anno.
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