Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per dipendenti pubblici è una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.
L’importo è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni. In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.
La liquidazione è corrisposta d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione.
In merito alla tempistica, occorre ricordare che il TFR verrà liquidato non prima di 12 mesi dalla scadenza del contratto, di conseguenza i docenti con contratto al 30 giugno 2018 riceveranno tale somma a partire da luglio 2019.
Monetizzazione delle ferie
Infine, ricordiamo per tutti i docenti assunti a tempo determinato con contratto al 30 giugno il diritto alla monetizzazione delle ferie, il cui calcolo avviene sottraendo ai giorni di ferie spettanti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. A questo riguardo precisiamo che si fa riferimento ai giorni di sospensione lezioni in cui il docente può usufruire delle ferie, indipendentemente dal fatto che ne abbia fatto richiesta o meno. La differenza tra giorni di ferie spettanti e giorni di sospensione lezioni viene monetizzato.
L’indennità di disoccupazione Naspi
Anche i supplenti e i docenti precari hanno diritto alla Naspi. A coloro i quali è scaduto il contratto il 30 giugno, possono presentare domanda a partire dal 1° luglio. Per richiedere l’indennità, è necessario:
- presentare domanda entro 68 giorni dalla scadenza del contratto;
- dare disponibilità all’INPS per lavorare;
- presentarsi al Centro per l’Impiego dove verrà sottoscritto il Patto di Servizio personalizzato.