Gli interventi finanziabili con le risorse del fondo relativi al D.P.C.M. 12 ottobre 2015 che, in attuazione dell’art. 1, comma 160, della L. 107/2015, provvede a ripartire i finanziamenti ( annualità 2014 e 2015 ) per l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici, nonché per la costruzione di nuovi immobili in sostituzione di quelli a rischio sismico, devono rientrare nelle seguenti tipologie:
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Interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà pubblica, la cui necessità risulti da verifiche tecniche eseguite in coerenza con le norme;
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Interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà pubblica per cui risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave e attuale;
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Costruzione di nuovi edifici scolastici di proprietà pubblica, nei casi in cui sia indispensabile sostituire quelli esistenti, ad elevato rischio sismico, per i costi eccessivi dell’adeguamento rispetto alla nuova costruzione o per obiettive, riconosciute e documentate situazioni di rischio areale (instabilità di versante, pericolo di alluvioni o inondazioni), che richiedano la demolizione dell’esistente e la ricostruzione, eventualmente anche in altro sito.
Nel caso in cui ci siano interventi non supportati da verifica sismica, la condizione di rischio sismico grave e attuale deve essere documentata attraverso una relazione tecnica da parte di un professionista qualificato, dalla quale si possa evincere la pericolosità sismica, la tipologia costruttiva e la storia dell’edificio scolastico.