Il Ministero del Lavoro con Interpello n. 20 del 14 giugno 2013 ha fornito chiarimenti circa la disciplina applicabile ai tirocini formativi e di orientamento non curriculari da espletarsi fuori dai confini nazionali.
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha, in particolare, chiesto precisazioni in merito a due specifiche fattispecie di tirocini: quelli da svolgersi in territorio straniero e quelli da espletarsi all’esterno dei confini nazionali ma in territorio italiano, quali ad esempio i tirocini attivati presso le ambasciate.
Secondo la Direzione generale delle Politiche per i Servizi per il Lavoro, il tirocinio costituisce uno strumento rivolto a soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico, finalizzato a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e che possono aver luogo nell’ambito di processi formativi (c.d. tirocini curriculari) o nell’ambito di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo (c.d. tirocini non curriculari).
Attualmente la disciplina dell’istituto trova le sue fonti in diverse disposizioni di legge, nazionali e regionali.
Il quadro normativo di riferimento non sembra però del tutto compatibile con le fattispecie oggetto dell’interpello, tenuto peraltro conto che le “Linee guida in materia di tirocini” sottoscritte il 24 gennaio 2013, destinate ad orientare la disciplina regionale in materia, non si applicano ai tirocini transnazionali.
Per tali fattispecie è pertanto necessario riferirsi ad un diverso impianto regolatorio, tenendo anzitutto presente che, per quanto concerne i tirocini non curriculari svolti all’esterno dei confini nazionali ed in territorio straniero, trova evidentemente applicazione, in virtù del principio di territorialità, la normativa del Paese estero dove viene realizzato il tirocinio stesso o specifiche convenzioni tra Italia e Paese estero.
Diversamente, nelle ipotesi di tirocini non curriculari, svolti presso le ambasciate ovvero all’esterno dei confini nazionali, ma in territorio italiano, non può trovare applicazione sulla base del medesimo principio di territorialità la normativa del Paese straniero ospitante ma la disciplina interna.
In questa ultima ipotesi, tuttavia, non essendo rintracciabile una disciplina regionale di riferimento del soggetto ospitante (ambasciata), appare possibile configurare una fattispecie di tirocinio sui generis regolata anzitutto dalla convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, nonché sulla base del progetto formativo individuale a quest’ultima allegato, nel rispetto delle tutele inderogabili del tirocinante già contemplate dalla normativa nazionale. Tale soluzione assicura peraltro, in linea con il principio di parità di trattamento, l’applicazione di uno stesso regime normativo nell’eventualità di tirocini contestualmente promossi da Università situate in Regioni diverse da realizzarsi presso la medesima ambasciata.
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