Quali sono le regole per quanto riguarda il vincolo triennale della mobilità, l’assegnazione della scuola per l’incarico triennale dell’ambito di titolarità e la continuità del servizio?
Stiamo parlando dei docenti titolari su ambito dall’anno scolastico 2016/2017. I titolari su ambito sono tutti i docenti neoassunti nella fase B e C del piano straordinario di assunzione 2015/2016, i docenti che pur essendo entrati in ruolo con la fase 0 e A del piano di assunzioni 2015/2016, hanno chiesto ed ottenuto il trasferimento o il passaggio con la fase D della mobilità 2016/2017, i docenti di ruolo almeno dal 2014/2015 che hanno chiesto ed ottenuto il trasferimento o il passaggio interprovinciale con la fase B della mobilità 2016/2017 in un ambito territoriale, non essendo stati soddisfatti sulle scuole del primo ambito scelto.
I docenti titolari di ambito per effetto di un trasferimento interprovinciale in fase B della mobilità 2016/2017, pur avendo un incarico triennale su una scuola dell’ambito, non saranno soggetti al vincolo triennale della mobilità, invece avranno perso la continuità del servizio eventualmente accumulata fino al 2015/2016.
Per quanto riguarda i docenti neoassunti e in particolare quelli titolari di ambito, questi ultimi avranno l’incarico triennale in una scuola e saranno anche vincolati per un triennio a non potere fare trasferimento in altro ambito territoriale di provincia differente. Per i docenti neoassunti nel 2015/2016 la continuità del servizio inizia dal 2016/2017, in quanto l’anno precedente è da considerarsi su sede provvisoria e come anno di prova.
È utile sapere che, ai sensi dell’art.399 comma 3 della legge 297/94, i docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
È importante sottolineare che il triennio riferito al vincolo per la mobilità, suddetto, non coincide con il triennio dell’incarico del docente da ambito su scuola. Infatti il triennio di vincolo della mobilità comprende anche l’anno 2015/2016 e terminerà nell’anno 2017/2018, mentre il triennio di incarico del docente da ambito sulla scuola, 2016/2017;2017/2018;2018/2019, coincide anche con la maturazione del punteggio di continuità del servizio.
Per cui i docenti neoassunti potranno chiedere trasferimento su ambito territoriale di altra provincia, mantenendosi le attuali norme contrattuali, un anno prima della naturale scadenza dell’incarico triennale stipulato con la scuola dell’ambito di titolarità. Intanto per adesso, con l’emendamento, approvato dal Senato il 27 aprile 2016, che modifica l’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i docenti neoassunti potranno chiedere assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2016/2017.