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Titolarità su ambito e chiamata diretta non è un problema solo dei neoassunti

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Alcuni docenti titolari da diversi anni, con una certa inerzia e sottovalutazione, pensano che il problema della titolarità di ambito e della chiamata diretta è riferita solo ai neoassunti.

Ma siamo sicuri che sia proprio così?

A leggere il comma 73 dell’art.1 della legge 107/2015, in cui è disposto che il personale docente già  assunto in   ruolo   a   tempo indeterminato alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge conserva  la  titolarità  della  cattedra  presso   la   scuola   di appartenenza. In tale comma è anche disposto che tutti i docenti neoassunti in fase 0 e A del piano straordinario di assunzioni, con la mobilità 2016/2017 hanno avuto assegnata una scuola di titolarità. In buona sostanza il problema della titolarità su ambito e della conseguente chiamata diretta riguarderebbe, per ora, circa 100 mila insegnanti neoassunti in fase B e C del piano straordinario di assunzioni e trasferiti su ambito territoriale con la mobilità 2016/2017, i docenti entrati in ruolo entro il 2014 che abbiano avuto un trasferimento interprovinciale con soddisfazione dal secondo ambito preferito in poi.

Purtroppo bisogna sapere che, a partire dalla mobilità 2017/2018, il numero di docenti che finiranno titolari di ambito e saranno soggetti alla chiamata diretta, crescerà esponenzialmente e riguarderà tutti i docenti che andranno in esubero, in soprannumero (i perdenti posto nella scuola di titolarità), e tutti coloro che chiederanno mobilità volontaria.

Infatti lo stesso comma 73 su citato, si conclude in questo modo: “Il personale docente in esubero   o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli  ambiti territoriali”.

Questo comma è molto chiaro, significa che tutti i docenti che andranno a perdere il posto nel prossimo anno scolastico, saranno collocati d’ufficio nell’ambito territoriale a cui fa riferimento la ex scuola di titolarità, se non dovesse esserci il posto su tale ambito, il docente verrà collocato nel primo ambito territoriale considerato più vicino dalle tabelle Miur, ma nell’ambito della regione di appartenenza. Tuttavia questi collocamenti su ambito dei docenti soprannumerari, poiché non sono regolati dalla legge 107/2015, saranno necessariamente regolati da norme contrattuali che devono ancora essere scritte.