Il punteggio della mobilità territoriale, ovvero i trasferimenti provinciali o interprovinciali sulla stessa classe di concorso di titolarità, si divide in punti da assegnare per l’anzianità del servizio, punti da assegnare per le esigenze di famiglia e punti da assegnare per i titoli culturali. Il punteggio della mobilità professionale, ovvero passaggi di ruolo e cattedra, si divide in punti da assegnare per l’anzianità di servizio e punti da assegnare per i titoli culturali. Bisogna ricordare che per la mobilità professionale non esiste il campo dei punteggi per le esigenze di famiglia.
Il punteggio dei titoli culturali nella mobilità 2020/2021 è limitata, dal CCNI mobilità 2019/2022, ad un massimo di 25 punti per i trasferimenti territoriali, tale limite non c’è nella mobilità professionale. In buona sostanza per la mobilità territoriale, ovvero i trasferimenti provinciali o interprovinciali sulla stessa classe di concorso di titolarità, un docente può accumulare al massimo 25 punti di titoli culturali da dichiarare con autocertificazione su apposito documento da allegare alla domanda di mobilità, mentre per la mobilità professionale, ovvero passaggi di ruolo o cattedra, può accumulare anche più di 25 punti senza limiti di punteggio imposti dalla norma.
È utile sapere che per la mobilità territoriale, oltre ai 12 punti del concorso ordinario e eventualmente ai 3 punti (uno per anno scolastico) per avere fatto, negli anni 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, gli esami di Stato in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame, sono cumulabili al massimo altri 10 punti riferibili alle lettere B) C), D), E), F), G), I) L) della tabella A, punto III dei titoli generali dell’allegato 2 del contratto sulla mobilità. Quindi, per la mobilità territoriale riferibili a tutte le fasi di mobilità, si potranno accumulare al massimo 25 punti di titoli culturali. Nella mobilità territoriale il dottorato di ricerca vale 5 punti e se ne valuta solo uno, mentre per ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza si hanno attribuiti 5 punti.
Tra i titoli generali c’è anche il Corso di Perfezionamento CLIL per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011, per il quale vengono attribuiti punti 1, a condizione che il docente sia in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2), abbia frequentato il corso metodologico ed abbia sostenuto la prova finale. Invece sono attribuiti punti 0,5 ai docenti non in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un attestato di frequenza al corso di perfezionamento CLIL, che di fatto dà un livello di competenza B2, ed abbiano superato l’esame finale.
Nei passaggi di ruolo e di cattedra si valutano tutti i titoli culturali posseduti, senza avere il problema del limite dei 10 punti riferibili alle lettere B) C), D), E), F), G), I) L) della tabella A, punto III dei titoli generali dell’allegato 2 del contratto sulla mobilità, in quanto tale limite esiste soltanto nella mobilità territoriale.
Nella mobilità professionale (passaggi di ruolo e cattedra), diversamente da quella territoriale, il dottorato di ricerca vale 6 punti e se ne valuta uno solo, mentre 6 punti vengono assegnati ad ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza. Nella mobilità professionale è utile sapere che a differenza dei trasferimenti territoriali, si possono inserire 6 punti per ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza diversi da quello di cui al punto A, per ogni concorso.
Segnaliamo anche che per la mobilità professionale esistono i CREDITI PROFESSIONALI: per ogni anno di servizio (e comunque per un periodo non inferiore a 180 gg.) prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio sono aggiunti 3 punti.
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