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Titoli di specializzazione e sostegno. Alcune perplessità

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“La funzione POLIS attiva per inoltrare la domanda di assegnazione provvisoria del personale docente, non ha recepito la novità introdotta nell’art. 7 comma 16 del CCNI sottoscritto in data 28 giugno 2018 che consente ai docenti sprovvisti di titolo di specializzazione di richiedere anche i posti di sostegno in subordine agli specializzati e dopo accantonamento posti per i precari specializzati.

Infatti il modello attivo su POLIS Istanze on – line, non consente di concludere la domanda se il docente chiede anche posti di sostegno e non dichiara anche però di essere in possesso del titolo di specializzazione. Si è generata moltissima confusione e  alcuni docenti non specializzati, ma con i requisiti richiesti dall’art. 7 del contratto, sono stati orientati verso la dichiarazione del titolo di specializzazione pur di poter barrare anche la richiesta di posti di sostegno (dichiarazione titolo di sostegno non posseduto per poter spuntare anche l’opzione posti di sostegno)”.

Ma vediamo cosa prevede il decreto che regolamenta la compilazione del modulo di domanda di assegnazione provvisoria.

Dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, s. o. 30/L), a cui si rimanda nelle avvertenze della pag. 4 del modulo per la domanda di assegnazione provvisoria,

si evince che:

  • sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: m) titolo di studio, esami sostenuti;
    n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;(SEZIONE V – NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni);
  • chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
  • l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
  • se dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
  • se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. (Art. 76 (L) Norme penali)
  • la sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione. (39 (L) Domande per la partecipazione a concorsi pubblici).

Ci chiediamo a questo punto come conciliano le modalità “pattuite” per la presentazione delle domande di ap per i docenti sprovvisti di titolo di specializzazione per il sostegno (art. 7 comma 16 del ccni sottoscritto in data 28 giugno 2018) che prevedono la dichiarazione di un titolo che non si possiede, con la normativa vigente in tema di dichiarazioni sostitutive.


Luana Scalia – insegnante specializzata per il sostegno- scuola primaria

Doriana D’Elia – insegnante specializzata per il sostegno- scuola primaria

Romina Del Carro – insegnante scuola dell’infanzia

Francesca Carusi – insegnante specializzata scuola secondaria