L’istanza va presentata alla segreteria del Centro servizi amministrativi e all’Ufficio contenzioso dell’Ufficio scolastico regionale. Il documento deve contenere le generalità dell’interessato, la descrizione del fatto a monte della richiesta e i motivi a sostegno della domanda.
L’amministrazione, dopo 10 giorni depositerà le proprie osservazioni e, se la domanda non verrà accolta, si procederà con l’esperimento del tentativo di conciliazione.
La procedura terminerà con la redazione di un verbale che costituisce titolo esecutivo.
La conciliazione può essere effettuata, in alternativa, davanti al collegio di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro. Nel qual caso i termini seguono la prescrizione del caso in esame.
Oppure, sempre in alternativa, davanti all’arbitro. Se il tentativo va a monte, l’interessato può scegliere se rimettere la controversia in arbitri oppure presentare ricorso al giudice del lavoro. Il tentativo di conciliazione, obbligatorio in vista di un eventuale giudizio di merito, può essere bypassato con il ricorso d’urgenza ex articolo 700, del codice di procedura civile.
Ciò non toglie, però, che esso deve essere effettuato, comunque, prima del giudizio di merito.
Se l’interessato sceglie di fruire della procedura arbitrale, l’eventuale, decisione denominata, lodo, può essere impugnata davanti al giudice, che decide in un unico grado di giudizio.
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