Oggi 20 luglio 2017, con gli esiti della mobilità sull’organico di diritto 2017/2018 della scuola secondaria di II grado, si chiude la partita dei trasferimenti.
Tuttavia se qualcuno non è convinto degli esiti pubblicati il 20 luglio 2017, riferiti alla mobilità della scuola secondaria di II grado, perché ha riscontrato qualche errore, può aprire un contenzioso ai sensi dell’art.17 del CCNI dell’11 aprile 2017.
In tale norma è specificato che l’accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell’amministrazione. L’esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento.
Questo significa che se il docente X proveniente da Torino si vede sorpassare dal docente Y proveniente da Milano per un posto disponibile a Cosenza, il docente X potrebbe rivolgersi, motivando la sua istanza, all’ufficio scolastico di Torino per chiedere un accesso agli atti per verificare, attraverso l’acquisizione della domanda del docente Y presso l’ufficio scolastico di Milano, la regolarità del punteggio di tale domanda di mobilità.
Si ricorda che ai sensi del comma 1 dell’art.17 i giorni per presentare reclamo sono 10. Quindi nel caso di questi esiti di mobilità, i termini scadranno il 29 luglio 2017.
È utile ricordare che al comma 2 dell’art.17 è specificato che sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.