Categorie: Mobilità

Trasferimenti docenti 2016, Tar: il Miur consenta l’accesso agli atti e all’algoritmo segreto

I provvedimenti di mobilità devono essere chiari e ogni docente ha il diritto di comprendere perchè è stato assegnato ad una scuola anzichè ad un’altra.

A sancirlo è stata la terza sezione del Tribunale amministrativo regionale di Catania, che il 6 dicembre ha accolto la richiesta di un docente che reclamava trasparenza sulle modalità adottate per il suo trasferimento.

Secondo il Tar catanese, gli USP devono consegnare la documentazione e consentire di ricostruire l’iter che ha portato all’attribuzione della cattedra a 100 o a 50 km da casa.

Quello che vale, per i giudici, è il principio: tanto è vero che, nel caso esaminato, il medesimo USP ha infatti attribuito una cattedra conforme alle aspettative della ricorrente. Ciò non è bastato al Miur per evitare l’accollo delle spese di giudizio, in quanto il Tar ha rilevato “fondatezza della domanda, alla stregua di specifici precedenti di questo Tribunale”.

Per il Tar, infatti, “il controllo generalizzato (che, in tali casi, non è limitato ai documenti, ma riferito alle “informazioni”, termine che concettualmente indica un ambito più esteso dei documenti fisicamente esistenti; sul punto, TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 28 dicembre 2009, n. 2253) quindi non solo non è vietato, ma è auspicato. Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto «…la copia dei criteri (e comunque dei provvedimenti) con i quali si era proceduto alla formulazione delle cattedre per l’anno scolastico XXX per la Provincia di Messina, ed alla consequenziale assegnazione delle ore esistenti presso il Liceo XXXXX presso le altre scuole sopra indicate…».

Per i giudici della terza sezione del Tar di Catania, “la domanda tende quindi ad ottenere informazioni attinenti alla organizzazione dell’amministrazione; in disparte la considerazione che i criteri sono probabilmente espressi nel corpo dei documenti che si riferiscono alla determinazione delle cattedre, il Collegio ritiene che essa ricada nell’ambito dell’accesso “organizzativo” previsto dalla legge 15/2009 e dal D. Lgs. 150/2009; pertanto l’Amministrazione dovrà consentire l’accesso, nei termini precisati in dispositivo”.

La sentenza potrebbe quindi creare un precedente di non poco conto: se, come probabile, anche gli altri Uffici scolastici locali dovranno adeguarsi, diverse migliaia di docenti spostati di sede, su ambito territoriale nell’estate del 2016, potranno comprendere i motivi e gli “incastri” che hanno portato al loro trasferimento.

 

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Alessandro Giuliani

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