Come abbiamo già riportato, martedì 16 novembre, alle ore 11, i sindacati rappresentativi della Scuola – Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Rua, Snals, Fgu e Anief – alle ore 11.00 saranno convocati per il rinnovo del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA. Il Contratto sarà triennale e riguarderà la mobilità per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, dopo che il precedente contratto integrativo è scaduto con la mobilità 2021/22.
Circa i tempi della durata della contrattazione, si prevedono essere nell’ordine di un mese, un mese e mezzo. A dicembre, massimo inizio gennaio 2022, il contratto integrativo dovrà essere firmato.
Poi sarà emanata un’O.M. con l’indicazione delle procedure e la documentazione da allegare alle domande di trasferimento e di passaggio e con le date di scadenza della presentazione delle domande, della revoca delle stesse, della data della chiusura della funzione Sidi per l’acquisizione i posti vacanti per i movimenti 22/23 e della data della pubblicazione dei movimenti stessi che si prevede in anticipo rispetto al precedente anno scolastico 21/22.
Secondo alcune fonti, le domande di trasferimento del personale della scuola quest’anno dovrebbero essere presentate entro il mese di febbraio 2022.
Di non poco conto sarà al tavolo contrattuale il problema dei vincoli nella mobilità, che trova l’ostilità di tutti i sindacati, soprattutto ad invarianza del quadro normativo e cioè dei vincoli così come essi sono delineati dalla legge 159/2019 così come integrata con la legge 106/2021 di conversione in legge del DL 73 ( Decreto sostegni bis)
In pratica, si tratta del vincolo triennale dei docenti neo immessi in ruolo dal 2020/21 che per tre anni non possono presentare domanda di mobilità in uscita dalla scuola ottenuta come scuola di titolarità all’atto dell’immissione in ruolo, tranne la deroga per quei docenti beneficiari dei commi 3 e 6 dell’art. 33 della legge 104/92, purché la fruizione di tali benefici siano sopravvenuti dopo i bandi dei concorsi o dopo la compilazione delle graduatorie provinciali di immissione in ruolo.
Oppure, nel caso che il docente sia in esubero o in soprannumero rispetto all’organico per cui si dispongono i trasferimenti.
Ma accanto a questo vincolo, i sindacati si troveranno sul tavolo un altro vincolo che questa volta non riguarda solo i neo immessi in ruolo dal 2020/21 ma tutti i docenti che presenteranno domanda di mobilità (trasferimento e/o passaggio) per l’a.s. 22/23.
Infatti, con l’entrata in vigore della legge 106/2021, tutti i docenti che chiederanno un trasferimento o un passaggio di cattedra o un passaggio di ruolo dal 2022/23 qualsiasi sia la tipologia di preferenza richiesta (scuola, distretto, comune, provincia per i soli trasferimenti interprovinciali), ottenuta la sede dovranno rimanervi per tre anni. Anche se potranno comunque presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
Per il prossimo anno questa disposizione scoraggerà molti a presentare domanda di trasferimento e creerà difficoltà, soprattutto a chi chiede il trasferimento interprovinciale o il passaggio di ruolo , movimenti che avvengono su aliquote, e in questo caso l’aspirante è costretto a usare preferenze sintetiche indicando solitamente anche zone disagiate pur di ottenere il trasferimento o il passaggio.
La partita tra sindacati e Ministro si giocherà sui vincoli e non solo, noi di Tecnica della Scuola seguiremo la contrattazione e vi terremo costantemente aggiornati.
Tuttavia, per quanto riguarda i vincoli questi ormai sono “riserva di legge” e non sono derogabili con i contratti di categoria: a nostro parere, il contratto oltre ad apportare qualche deroga, non potrà né modificare né sospendere la validità dei vincoli, perché per fare questo sarà necessaria una norma primaria: non basta un contratto integrativo, come quello che disapplicò alcuni commi della 107/2015 che riguardavano gli ambiti territoriali, la chiamata per competenze, e la fusione della mobilità comunale e intercomunale dei trasferimenti.
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