Lunedì scorso 29 giugno, i docenti di ogni ordine e grado hanno potuto conoscere gli esiti dei trasferimenti (fase comunale e provinciale), dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra e di ruolo provinciali ed interproviciali.
Ora i tabulati, i cosiddetti bollettini, devono essere attentamente vagliati dagli interessati sia che abbiano ottenuto un provvedimento di mobilità sia che non l’abbiano ottenuto.
Partendo proprio dai bollettini, bisogna confrontarli con la domanda di mobilità prodotta in particolare con le preferenze espresse di tipo analitico e sintetico, con il punteggio attribuito e con l’indicazione o meno della cattedra orario in sigla coe, che poteva essere richiesta nello stesso comune oppure nello stesso comune e anche tra comuni diversi.
Questa verifica per chi non ha ottenuto la mobilità deve riguardare tutte le preferenze espresse nella domanda, analitiche e sintetiche per chi ha ottenuto il movimento, invece, dalla preferenza ottenuta ad andare in su, in pratica se si è ottenuta la nona preferenza indicata nel modulo domanda si dovranno analizzare solo le precedenti 8 preferenze indicate.
Questa verifica ha il fine di individuare eventuali controinteressati che, con un punteggio inferiore e con preferenza analitica o sintetica, abbiano ottenuto una sede richiesta dal docente.
Ricordiamo che, a parità di punteggio, prevale la maggiore età anagrafica del richiedente la mobilità .
Un altro documento importante da consultare, che è propedeutico alla mobilità, è l’organico di diritto 2020/21.
La consultazione degli organici di diritto permetterà la conoscenza della presenza o meno di cattedre interne (coi) o esterne (coe) assegnate alla mobilità ovvero non assegnate perché non inserite, per errore materiale, a sistema prima della chiusura dell’area Sidi.
Un altro elemento importante è controllare l‘ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi e le relative precedenze, per questo bisogna consultare attentamente l’allegato 1 del CCNI triennale sulla mobilità.
Dopo questa ricerca, individuato uno o più controinteressati che hanno ottenuto la mobilità con un punteggio inferiore o con una precedenza che non spettava o individuato l’esistenza in organico di diritto della scuola richiesta di un posto su cui non è stata effettuata nessuna operazione di mobilità, il docente, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione dei movimenti , puo produrre un reclamo scritto, motivato in modo analitico, indirizzato con Pec o con raccomandata A/R all’USR e all’UAT, ufficio mobilità, chiedendo in autotutela all’amministrazione di correggere l’errore con un decreto di rettifica della mobilità pubblicata lo scorso 29 giugno.
Per i trasferimenti e i passaggi non è più prevista la procedura obbligatoria di conciliazione, pertanto si consiglia, esperito il tentativo del reclamo o anche contemporaneamente di adire altresì al giudice del lavoro con il patrocinio di un legale.