Altra sentenza che interviene sui trasferimenti dell’anno scolastico 2016, quelli dell’algoritmo “impazzito” della mobilità: stavolta è la sentenza n. 177/2018 del 27.3.2018 del Tribunale di Monza a condannare il Miur e ad avvicinare presso al sede di residenza l’insegnante originaria di Catanzaro.
La docente di scuola primaria è abilitata per l’insegnamento della lingua inglese, è stata assunta nella scuola con contratto a tempo indeterminato dall’1.9.2015, in fase C del piano straordinario di assunzioni in virtù della legge n. 107/2015, con assegnazione all’AT di Catanzaro. La docente proveniva dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) presso l’A.T. di Catanzaro.
Come riporta il legale Antonello Sdanganelli, l’insegnate ha presentato domanda di mobilità per l’a.s. 2016/2017 presso gli ambiti della regione Calabria, Basilicata (Matera), nonché per gli ambiti della Puglia e per gli ambiti della provincia di Roma.
Tuttavia, al termine delle operazioni, la ricorrente stata trasferita, nonostante i 21 punti riconosciuti, in Lombardia, AT di
Monza, sede di Desio, neppure indicato con l’istanza di mobilità tra le sue preferenze.
La docente ha anche riprovato ad ottenere trasferimento e assegnazione provvisoria per avvicinarsi alla propria sede di residenza nell’anno successivo, senza ottenere però risultati.
Ma il Giudice del Lavoro di Monza, ha ravveduto profili di illegittimità per quanto concerne l’assegnazione in Lombardia e pertanto:
a) dichiara illegittimo il trasferimento e la successiva conferma di sede della ricorrente presso l’Ambito Territoriale di Monza Brianza, previa disapplicazione dei relativi provvedimenti;
b) dichiara il diritto della ricorrente all’assegnazione presso una sede compresa nell’Ambito Territoriale di Taranto (su posto comune o di lingua inglese) o di Bari (solo posto comune) o di Roma (solo posto comune), nel rispetto dell’ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità;
c) condanna il MIUR ad assegnare alla docente una sede compresa nell’Ambito Territoriale di Taranto (su posto comune o di lingua inglese) o di Bari (solo posto comune) o di Roma (solo posto comune), nel rispetto dell’ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità.
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