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Una docente X che nella domanda di mobilità 2024/2025 ha dovuto fare domanda di trasferimento come soprannumeraria ed ha espresso la condizione di reintegro nella scuola “A” in cui ha perso il posto, nell’attuale graduatoria interna 2025/2026 della scuola “B” dove è stata trasferita a domanda condizionata, ha diritto di entrare a pettine e non in coda.
Nel caso la docente X, nella mobilità 2025/2026, esercitasse il diritto di precedenza, ai sensi dell’art.13, comma 1, punto II, del CCNI mobilità 2025/2028, per essere reintegrata nella sede di precedente titolarità, allora oltre ad entrare a pettine nella graduatoria interna 2025/2026 della scuola “B” (di attuale titolarità), ha diritto al riconoscimento del punteggio di continuità già accumulato nella scuola “A” da cui è stata trasferita a domanda condizionata con la mobilità 2024/2025.
Normativa precedenza per perdenti posto
È importante sapere che i docenti perdenti posto trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, godono del diritto di di precedenza, ai sensi dell’art.13, comma 1, punto II, del CCNI mobilità 2025/2028, e che tale diritto resterà applicabile per un decennio dall’anno successivo della perdita del posto.
La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera esclusivamente all’interno della provincia e della tipologia di posto di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del decennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto.
L’obbligo inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola risulta adempiuto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell’apposito allegato all’O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata ed all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l’interessato ometta di indicare, nell’apposita casella del modulo domanda, la scuola da cui è stato trasferito nell’ultimo decennio, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri di istruzione per gli adulti il personale interessato dovrà indicare la scuola sede di organico da cui è stato trasferito nell’ultimo decennio.
La continuità del servizio viene mantenuta
Nel caso in cui il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata si avvalga ogni anno scolastico della precedenza di reintegro nella scuola di precedente titolarità, evitando errori di omissione di preferenza o di dichiarazione di responsabilità, allora godrà del diritto al riconoscimento della continuità del servizio acquisita tra la precedente scuola di titolarità e l’attuale nuova sede di titolarità.
L’utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato abbia richiesto, in ciascun anno del decennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l’assegnazione provvisoria all’interno della provincia, qualora il medesimo richieda e abbia richiesto, in ciascun anno del decennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune.