Le denunce dei giorni scorsi sui trasferimenti non leciti su cattedre di sostegno erano fondate: altro che fantasie.
Stiamo parlando dei docenti che avrebbero ottenuto l’assegnazione provvisoria, ma soprattutto il trasferimento definitivo, su posto di sostegno, pur non essendo in possesso del titolo di specializzazione: un requisito indispensabile perché l’operazione di mobilità sia lecita.
Trova dunque fondamento la denuncia pubblica, di cui si era fatto tramite il nostro portale scolastico, presentata una decina di giorni fa dal Comitato 8000esiliatifaseb: per il comitato che rappresenta i tanti docenti assunti nel 2015 con la fase B della Buona Scuola trasferiti lontano dalla loro provincia, non erano casi sporadici quelli dei “docenti che hanno ottenuto per l’anno scolastico 2016/17 il trasferimento sul sostegno, pur non possedendo il titolo di specializzazione necessario, privando così gli alunni del docente specializzato e violando il diritto a rientrare nella propria provincia di chi, invece, tale titolo lo possiede”.
La denuncia deve essere stata presa alla lettera dalle istituzioni. Ad anno scolastico già ben oltre il giro di boa, il 17 marzo scorso, l’Ambito territoriale di Siracusa ha infatti prodotto un provvedimento di revoca del trasferimento di un docente che, a detta dell’istituzione che sino a poco fa si chiamava ‘Usp’, avrebbe ottenuto lo spostamento richiesto pur non essendo in possesso del necessario titolo di sostegno.
Sostiene, infatti, l’Ambito territoriale siciliano che “il trasferimento in fase B1 (trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014/15) del prof.” su “posto di sostegno 2° grado è ANNULLATO”. Pertanto, “per l’a.s. 2016/2017” il docente “è trasferito in fase B1 per la classe di concorso” su “posto normale – in soprannumero presso SICILIA Ambito 25 della provincia di Siracusa”, dopo avere anche “CONSIDERATO che non risulta possibile rielaborare i movimenti già disposti a livello nazionale”.
Pertanto, il docente in questione, ha mantenuto il trasferimento nella stessa provincia dove era stato collocato negli ultimi 200 giorni. Perdendo, però, la titolarità della cattedra.
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Ora, l’annullamento del provvedimento in sé non sorprende. Visto che provvedimenti analoghi, di cancellazione del trasferimento per mancanza di requisiti, sono stati emessi anche qualche tempo fa. Quella che è anomala è la tempistica: come mai è stata “RAVVISATA la necessità di procedere in autotutela alla conseguente rettifica dei movimenti”, scrive solo nel mese inoltrato di marzo, quindi oltre sei mesi dopo gli avvenuti trasferimenti?
Il sospetto è che le verifiche sul possesso dei titoli di effettivo possesso del titolo di sostegno – i cui effetti negativi si ripercuotono prima di tutto sugli alunni che vengono assegnati al docente senza esperienza di disabilità – siano partite solo negli ultimi tempi. Ovvero, a seguito delle denunce. In tal caso, quello di Siracusa potrebbe essere solo il primo provvedimento di questo genere.
Sarebbe il caso di dire: meglio tardi che mai. Rimane però un dubbio da sciogliere: gli Ambiti territoriali che si rendono conto di aver assegnato dei trasferimenti a docenti senza specializzazione, si limiteranno ad annullare il decreto di mobilità? Oppure, andranno oltre?
La falsa attestazione di un titolo, in fase di autocertificazione, è a tutti gli effetti un reato. Punibile a livello penale: lo prevede, in particolare, l’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000. Pertanto, non è detto che l’amministrazione si limiti a far decadere il trasferimento: potrebbe andare oltre.
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