Categorie: Personale

Trasparenza, obblighi di pubblicità dei dirigenti scolastici entro il 30 aprile

In questi giorni diversi Uffici scolastici regionali stanno ricordando gli obblighi di trasparenza per i dirigenti scolastici a seguito delle ultime linee guida Anac.

Data la peculiarità della natura e delle funzioni svolte delle scuole, l’Autorità ha previsto una semplificazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ha stabilito che “per i dirigenti scolastici le misure di trasparenza di cui all’art. 14 si intendono assolte con la pubblicazione dei dati indicati al co. 1, lett. da a) ad e), con esclusione dei dati di cui alla lettera f)” .

Per quanto riguarda la decorrenza e l’attuazione degli obblighi di pubblicazione, le stesse linee guida hanno precisato che il termine di pubblicazione di tutti i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013 è fissato al 30 aprile 2017 per i soggetti per i quali la norma si applica per la prima volta.

 

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I dirigenti scolastici, pertanto, dovranno provvedere, entro la data del 30 aprile 2017, alla pubblicazione dei seguenti dati:

  1. provvedimento di incarico;
  2. curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo;
  3. compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione dell’incarico;
  4. importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  5. dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  6. altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.

I dirigenti scolastici dovranno pubblicare i suddetti dati sul sito dell’Istituzione scolastica in cui prestano servizio, nella pagina di “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezione di secondo livello “Dirigenti”, utilizzando la modulistica allegata.

E’ necessario provvedere in modo completo all’adempimento degli obblighi di pubblicazione, onde evitare di incorrere nello specifico regime sanzionatorio previsto dall’art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33 del 2013.

Si consiglia consiglia di visionare i siti dei singoli U.s.r. in merito alle comunicazioni da effettuare via mail e la modulistica da utilizzare.

 

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Lara La Gatta

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