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Trasporti scuola, fino al 30 aprile obbligo di mascherina Ffp2 e green pass base, stop al rafforzato

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Il cosiddetto decreto Covid al comma 5 dell’articolo 6 elimina l’obbligo di esibizione del super green pass (certificazione da guarigione o vaccino) sui mezzi di trasporto, consentendo il solo green pass base fino al 30 aprile 2022.

Tra questi mezzi di trasporto il dossier che accompagna la discussione del decreto in Parlamento, in vista della conversione in legge, include anche il trasporto scolastico.

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Quanto alle mascherine, l’articolo 5 estende al 30 aprile 2022 l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sugli stessi mezzi di trasporto.

Quali mezzi di trasporto?

  1. aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  3. treni di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta
    Velocità;
  4. autobus che effettuano servizi di trasporto di persone, ad offerta
    indifferenziata, in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente – NCC;
  6. mezzi di trasporto pubblico locale o regionale;
  7. mezzi di trasporto scolastico per le scuole primaria e
    secondaria.
    Ai sensi della lettera b), lo stesso obbligo sussiste nei confronti di
    coloro che viaggiano su funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate
    con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale, con la precisazione che sono incluse quelle ubicate in
    comprensori sciistici. I vettori aerei, marittimi e terrestri – nonché loro delegati – sono tenuti a verificare il rispetto di tali prescrizioni.