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Trattamento di fine rapporto e monetizzazione delle ferie. Tutte le info

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Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per dipendenti pubblici è una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.

L’importo è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni.

In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

La liquidazione è corrisposta d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione.

I tempi per il trattamento di fine rapporto

Dal 1° gennaio 2014 il TFR sarà pagato a rate:

  • la prima rata del TFR per importi fino a 50mila euro;
  • la seconda rata per importi eccedenti i 50 mila euro e fino a 100mila euro;
  • la terza rata per gli importi eccedenti i 100 mila euro.

In base alle ultime disposizioni normative, l’erogazione avviene con le seguenti tempistiche:

  • entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso;
  • non prima di un anno, se la cessazione del contratto a tempo indeterminato avviene per pensionamento e raggiungimento dei requisiti di servizio o per età;
  • non prima di due anni, se la cessazione avviene per dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento o destituzione dall’impiego.

L’Inps, con messaggio n. 3224 del 30 agosto 2018, ha fornito dei chiarimenti in merito alla voce “elemento perequativo”, previsto nel CCNL 2016-2018 e introdotto per sostenere l’aumento stipendiale sino al 31 dicembre 2018.

Si conferma che l’elemento perequativo non concorre alla determinazione della prestazione né ai fini del TFS (Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio) né ai fini del TFR

Monetizzazione delle ferie

Inoltre, ricordiamo per tutti i docenti assunti a tempo determinato con contratto al 30 giugno il diritto alla monetizzazione delle ferie, il cui calcolo avviene sottraendo ai giorni di ferie spettanti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. A questo riguardo precisiamo che si fa riferimento ai giorni di sospensione lezioni in cui il docente può usufruire delle ferie, indipendentemente dal fatto che ne abbia fatto richiesta o meno. La differenza tra giorni di ferie spettanti e giorni di sospensione lezioni viene monetizzato.

L’indennità di disoccupazione Naspi

Anche i supplenti e i docenti precari hanno diritto alla Naspi. A coloro i quali è scaduto il contratto il 30 giugno, possono presentare domanda a partire dal 1° luglio. Per richiedere l’indennità, è necessario:

  • presentare domanda entro 68 giorni dalla scadenza del contratto;
  • dare disponibilità all’INPS per lavorare;
  • presentarsi al Centro per l’Impiego dove verrà sottoscritto il Patto di Servizio personalizzato.