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Trattenimento in servizio: chiarimenti su pensionamenti forzosi

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Oltre a comunicare della registrazione della direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009, la suddetta nota in particolare precisa che:
Applicazione comma 11 dell’art. 72 (personale docente, educativo e Ata) della legge 133.
Al punto 2.1 della direttiva si dispone che la “risoluzione forzosa” del rapporto di lavoro per il raggiungimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni non intervenga qualora l’interessato maturi nel periodo di vigenza della normativa citata in oggetto, il diritto al passaggio ad una successiva classe stipendiale.
Poiché tale passaggio avviene, nella gran parte dei casi, dal 1° gennaio di ogni anno e considerato che, per la scuola, la scadenza del 3° anno di vigenza della norma è collocato nel corso dell’ a.s. 2011/2012, è ammesso a fruire della deroga anche il personale che transita nella classe stipendiale successiva con decorrenza 1° gennaio 2012.

– Applicazione comma 7 dell’art. 72 della legge 133.
L’istanza di trattenimento in servizio, non oltre il compimento del 67° anno di età, può essere accolta, in assenza di esubero, nel caso in cui gli interessati non raggiungano l’anzianità contributiva di 40 anni, rispettivamente, alla data del 31 agosto 2010 o del 31 agosto 2011. Nel caso di una anzianità contributiva di 39 anni, il trattenimento in servizio, eventualmente spettante, viene concesso per un solo anno.
Non rientrano nella disciplina della direttiva in oggetto le fattispecie di cui ai vigenti commi 2 e 3 dell’art. 509 del D.l.vo 297/94 la cui applicazione non è stata modificata (prevista, quindi, la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni qualora si debbano raggiungere il minimo di contribuzione o il massimo, solo per coloro che erano in servizio al 1/10/1974).