– Applicazione comma 7 dell’art. 72 della legge 133.
L’istanza di trattenimento in servizio, non oltre il compimento del 67° anno di età, può essere accolta, in assenza di esubero, nel caso in cui gli interessati non raggiungano l’anzianità contributiva di 40 anni, rispettivamente, alla data del 31 agosto 2010 o del 31 agosto 2011. Nel caso di una anzianità contributiva di 39 anni, il trattenimento in servizio, eventualmente spettante, viene concesso per un solo anno.
Non rientrano nella disciplina della direttiva in oggetto le fattispecie di cui ai vigenti commi 2 e 3 dell’art. 509 del D.l.vo 297/94 la cui applicazione non è stata modificata (prevista, quindi, la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni qualora si debbano raggiungere il minimo di contribuzione o il massimo, solo per coloro che erano in servizio al 1/10/1974).
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