Arrivano diversi quesiti da parte di lettori per quanto riguarda i permessi del personale scolastico. Fra questi, un lettore ci chiede informazioni in merito alla fruizione del permesso per lutto e se il Dirigente scolastico ha la facoltà di decidere su questo.
Prima di tutto, bisogna ricordare che la normativa sui permessi del personale della scuola non è affatto mutata con il rinnovo del contratto scuola. Infatti, restano in pieno vigore le norme previste dall’art.15 del CCNL scuola 2006/2009.
Nello specifico, il CCNL scuola 2016-2018 riporta che per quanto non espressamente previsto dal suddetto CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore.
Questo vuol dire, fra le altre cose, che resta inalterata anche la posizione e il ruolo del dirigente scolastico per tutti i permessi retribuiti: infatti, il preside non deve concedere i permessi al personale scolastico, ma solo prendere atto della richiesta e procedere alla sostituzione del dipendente in permesso.
Stiamo parlando infatti di un diritto del dipendente e non di concessione del preside.
Per rispondere al lettore che ci chiede delucidazioni in merito alla fruizione del permesso per lutto, possiamo dire subito che i lavoratori della scuola hanno diritto a 3 giorni di permesso per lutto in caso di perdita:
– del coniuge;
– di parenti di primo grado (genitori e figli)
– parenti di secondo grado (nonni, fratelli e nipoti)
– affini di primo grado (suoceri, nuore e generi)
– soggetto componente la famiglia anagrafica o di convivente stabile
In tutti i casi in cui il permesso sarebbe spettante, come il decesso di un cognato o di uno zio, il lavoratore può comunque utilizzare i permessi per motivi personali o familiari.
Tale diritto ai tre giorni, è bene evidenziare, si riferisce ad ogni singolo evento luttuoso che dovesse avvenire nel corso dell’anno scolastico. Ciò significa che, se sfortunatamente il lavoratore dovesse subire più perdite nello stesso anno scolastico, ogni lutto varrà al dipendente tre giorni di permesso.
Inoltre, altro aspetto da evidenziare, tali giorni di permesso possono essere fruiti anche in modo non continuativo.
Per meglio fare chiarezza, sul tema l’ARAN ha affermato che: “l’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso. Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà differirne la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento”.
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