Generale

Tre giorni di permesso per motivi personali o familiari. Possono essere negati?

Nonostante diversi tribunali del lavoro si siano pronunciati in merito, continuano le sopraffazioni da parte di alcuni dirigenti verso i legittimi diritti dei docenti di poter usufruire di tre giorni per motivi personali o familiari durante l’anno scolastico.

La normativa

L’art. 15 del CCNL/scuola del 2006/2009, fino a oggi non modificato, al comma 2 testualmente afferma: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione ….”

Interpretazione soggettiva

L’articolo suddetto è interpretato in modo soggettivo da qualche dirigente il quale dopo aver ricevuto regolare richiesta con allegata certificazione (basterebbe anche una semplice autocertificazione), convoca il docente in direzione e dopo averne ascoltato verbalmente le motivazioni, può decidere di concedere o negare il permesso e quel che è più grave, si riserva di tramutare il permesso giornaliero in permesso breve di due ore con l’impegno di recupero entro la settimana successiva.

Interpretazioni giurisprudenziali

In merito ai motivi personali e familiari la giurisprudenza si è pronunciata più volte chiarendo che i suddetti motivi sono da identificare nelle situazioni che attengono al benessere dell’individuo, sia come singolo sia come membro della famiglia, per cui i permessi, previsti dall’art. 15 in quanto diritto del docente non possono essere sottoposti a valutazione discrezionale del dirigente scolastico in quanto possono, anche non essere eventi gravi ma che rivestono particolare significato per il dipendente.

 Documentazione

I suddetti permessi vanno documentati o anche auto dichiarati, ma senza alcun potere del dirigente scolastico di entrare nel merito sul contenuto della certificazione o dichiarazione.

Compiti del dirigente

Il Dirigente, acquisita la domanda del docente, accertato che nella stessa siano indicati i motivi personali o familiari, ha il dovere di prendere atto della richiesta del docente e provvedere alla gestione del sistema scolastico in modo efficiente ed efficace.

Sentenze nel merito

  1. Il tribunale del lavoro di Sciacca nel 2013 con sentenza n° 271 ha condannato un dirigente scolastico il quale, avendo ritenuto “inadeguate e generiche” le giustificazioni addotte da un docente, aveva considerato i tre giorni di permesso assenze ingiustificate specificando che i suddetti tre giorni non sarebbero stati utili né ai fini della retribuzione né ai fini della pensione.
  2. Il tribunale del lavoro di Lagonegro, con sentenze n° 309 del 2012 ha condannato un dirigente scolastico che aveva dichiarato assente ingiustificato un giorno di permesso usufruito da un docente, operando la trattenuta dello stipendio e pretendendo dallo stesso docente il pagamento del supplente.

In detta sentenza il giudice ha precisato che al dirigente non è lasciata alcuna discrezionalità e il cui compito consiste solo ed esclusivamente in un controllo di tipo formale; inoltre è precisato che il dirigente scolastico non possa porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi per motivi personali o familiari.

Parere dell’ARAN

L’ARAN in merito ha espresso il seguente parere “il diritto ai tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, è subordinato a una richiesta (… a domanda…) del dipendente documentata “anche mediante autocertificazione” e continua sostenendo che “la previsione contrattuale generica e ampia di motivi personali o familiari e la possibilità che la richiesta di utilizzo del permesso possa essere supportata anche da “autocertificazione “[…] esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell’ambito della propria funzione […] è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’ istituzione scolastica e alla gestione organizzativa della stessa.

Salvatore Pappalardo

Articoli recenti

Assegnazioni provvisorie 2024, la presentazione delle domande probabilmente dal 10 al 24 luglio. Non tutti la presenteranno OnLine.

Le date di inizio e scadenza della presentazione della domanda delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie…

03/07/2024

Il voto non lo dà più il docente ma è condiviso con l’alunno, perché molti insegnanti contestano il metodo finlandese?

Il giudizio degli studenti? È un errore realizzarlo con la media aritmetica, ma va prodotto…

03/07/2024

Fiori per la maturità e famiglia al seguito, c’è chi dice no, ma i tempi sono cambiati

Fiori sì, fiori no: è il dilemma di questi giorni; in tanti si chiedono se…

03/07/2024

FAQ assegnazioni provvisorie e utilizzazioni anno scolastico 2024/2025

Fermo restante che permane il vincolo triennale per i docenti neoassunti, con l’accordo sottoscritto il…

03/07/2024

Maturità con i genitori, c’è chi accompagna i figli al concorso docenti. Una prof: “Spumante anche all’orale di terza media”

Si parla ancora della questione dei genitori che accompagnano i figli fuori all'orale di maturità,…

03/07/2024

Assegnazioni provvisorie 2024, le lavoratrici madri hanno precedenza senza obbligo di ricongiungimento al figlio di età minore di sei anni

Una docente lavoratrice madre, residente con il figlio minore di 6 anni nella provincia di…

03/07/2024