Sicurezza ed edilizia scolastica

Tutela assicurativa, la copertura INAIL non può sostituire le assicurazioni integrative stipulate dalle scuole

Il Ministero dell’istruzione e del merito, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha lanciato da qualche giorno una campagna di comunicazione per informare sulle novità introdotte in materia di tutela assicurativa degli studenti e del personale scolastico.

Si tratta di un provvedimento contenuto nel cosiddetto Decreto Lavoro, convertito nella legge n.85 del 3 luglio 2023, che al Capo II contiene una serie di interventi in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni. In particolare, l’articolo 18 del Decreto Lavoro, stabilisce un’estensione dell’ambito di applicazione dell’assicurazione contro gli infortuni nei settori dell’istruzione e della formazione, finora limitata agli ambienti di laboratorio e alle palestre. Inoltre, con riferimento all’anno scolastico 2023-2024, definisce la copertura da parte dello Stato delle spese assicurative, “affinché – scrive il Ministero – le famiglie siano sollevate dall’impegno economico sostenuto annualmente“.

Ma cosa prevede esattamente la copertura INAIL?

La FLC CGIL spiega che la tutela dello Stato è già attiva nelle scuole limitatamente alle attività svolte nei laboratori, nelle palestre, negli uffici, per le attività di sostegno e per tutte quelle attività che prevedono l’uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.). Essa prevede la corresponsione di un’indennità giornaliera per gli infortuni sul lavoro che abbiano determinato un’inabilità temporanea  superiore a 3 giorni, un indennizzo  in caso di invalidità permanente superiore al 6%, una rendita in caso di invalidità dal 16 al 100%, il  rimborso di cure e spese mediche sostenute.

Tali prestazioni – sottolinea il Sindacato, a conferma di quanto avevamo già scritto qualche giorno fanon possono essere considerate sostitutive di quelle offerte dalle assicurazioni integrative che le scuole stipulano ogni anno e che innanzitutto prevedono anche la tutela legale e la copertura della responsabilità civile del personale scolastico per i danni provocati a terzi dai minori posti sotto la loro tutela, indispensabile per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, non presenti nell’assicurazione INAIL che tutela solo infortuni“.

Ma anche relativamente agli infortuni – continua la FLC CGIL – i pacchetti previsti dalle assicurazioni integrative prevedono generalmente, a seconda dei costi individuali  scelti e del grado di scuola, la copertura di tutti gli infortuni  occorsi agli alunni anche di lieve entità, il rimborso di tutte le spese sostenute a causa dell’infortunio, compreso il danneggiamento di protesi, occhiali o in alcuni casi del vestiario, spese odontoiatriche diarie da gesso, danno estetico, lezioni private e  rimborsi per la perdita del bagaglio e l’assistenza sanitaria all’estero per i viaggi di istruzione. Si tratta di prestazioni che, come ben sanno le scuole, evitano nella maggior parte dei casi il contenzioso giudiziario conseguente alla richieste di risarcimento dei danni subiti dagli alunni durante le attività,  con benefici a vantaggio delle scuole stesse e soprattutto delle famiglie, specie di quelle  meno abbienti che non possono permettersi spese legali,

Per queste motivazioni, la FLC CGIL chiede che i due ministeri chiariscano quanto prima caratteristiche e limiti dell’estensione dell’assicurazione, mettendo le scuole nelle condizioni di individuare proposte assicurative adeguate a tutte le esigenze e consentendo alle famiglie di fare scelte informate e consapevoli.

Lara La Gatta

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