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Tutela dei docenti abilitati su classi ex A031-A032

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ALLA MINISTRA FEDELI

ALLA VII COMMISSIONE CULTURA DI CAMERA E SENATO

Al Dirigente del MIUR

 

con la presente si chiedono misure urgenti:

per salvaguardare il diritto al riconoscimento dell’abilitazione su le classi A56-A55 secondo il DPR n. 19/2016 di alcuni docenti abilitati su classi di concorso (ex A031-A032, musica secondaria I e II grado), i quali hanno maturato anni di servizio, su classe di concorso, ex A077 (strumento musicale scuola media)

si chiede inoltre: l’accesso immediato nelle graduatorie provinciali (GAE) e nella prima e seconda fascia delle graduatorie d’istituto, per le classi di concorso a56-a55 (secondo DPR. n. 19/2016)

soprattutto in relazione alla fase transitoria contenuta nell’art. 17 secondo il D.L. 13 aprile 2017, n. 59, con l’imminente entrata in vigore il 31/5/2017, riguardante l’assunzione in ruolo dei docenti abilitati.

 

• i docenti suindicati, sono in possesso dell’abilitazione A031-A032 (musica I e II grado) secondo il D.M. 249/2010, a seguito del conseguimento dei cfa e cfu, conseguiti con esame finale, indicati alla tabella 11 bis dell’art. 15, comma 1-bis del D.M. n. 58 del 2013, e che gli stessi sono analoghi alla classe A077

 • l’art. 3 del D.M. n.58/2014 stabilisce che le classi di concorso fanno riferimento al D.M. 39/1998 e per la classe a077 al D.M. 6 agosto 1999 n.201.

 • l’art. 9 del D.M. 6 agosto 1999 n. 201 (che regola i requisiti per l’accesso ai docenti per la classe A077) recita: “l’inserimento nelle graduatorie permanenti ivi contemplate avviene dopo l’espletamento della sessione riservata di esami di abilitazioni all’insegnamento, disposta per i docenti non in possesso (privi) dell’abilitazione in educazione musicale, cioè A031-A032”.

 • si ritiene fondamentale, anche l’importanza della legge 143/04, cui all’articolo 2 commi 2, 4 e 4bis nella tabella a riconosce l’esenzione dei 6 cfa del tirocinio, per il servizio prestato 360 giorni, ma soprattutto, con un solo esame in aggiunta all’esame finale, il riconoscimento dell’abilitazione sulle classi di concorso affini, e cioè l’abilitazione a cascata (A077-A032-A031), in virtù degli analoghi crediti formativi conseguiti.

 • secondo il D.P.R. n. 19/2016 le classi di concorso A55-A56- A29-A30 nella tabella a non risultano accorpate.

 

A tal fine, per evitare il rischio di abbandono dei docenti abilitati per le classi (ex A031-A032) per l’assunzione in ruolo si richiede una immediata revisione della (tabella A) del D.P.R. n. 19/2016 per le seguenti classi di concorso:

 • per la classe di concorso A56: “l’introduzione di una nota che disciplina l’accesso agli abilitati A031-A032

 • costituire l’ambito disciplinare per le classi A55-A56- A29-A30

 • modificare la tabella e secondo la nota del Miur n. 3119 del 1° aprile 2014, alla voce dove si richiede, per l’accesso alla disciplina “esecuzione e interpretazione” nei licei musicali, il requisito del servizio ,anche per i docenti abilitati in A031-A032; permettendo loro la maggiore spendibilità dell’abilitazione, e il servizio prestato su classe di concorso a077

 • per la classe A55: alla voce “note”, annullare la dicitura “fino al 2018/2019”, in modo da salvaguardare in modo il diritto di accesso, riservato agli ex abilitati in A031-A032.