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Tutela della privacy e vita scolastica

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L’art. 1 del Codice sulla privacy o in materia di tutela dei dati personali del 2003 (d. lgs. n.196, modificato dal recente D.L. 25 giugno 2008, n.112) afferma che “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”. Questo importante principio era stato riconosciuto in Italia da molti anni, ma venne accolto in una legge organica per la prima volta solo nel 1996, con la L. n. 675, introdotta per rispettare gli Accordi di Schengen (e per dare attuazione alla direttiva 46/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela ed alla libera circolazione dei dati personali) ed entrata in vigore nel maggio 1997. Negli ultimi anni il diritto alla privacy, termine icastico di origine anglosassone che racchiude in se la tutela dei dati personali o come dicono i francesi della “vie privée”, è stato invocato continuamente, talvolta anche senza alcuna legittima ragione, negli ambiti più diversi, tanto da richiedere nel 2003 una norma che chiarisse sul piano operativo molti dubbi interpretativi, cioè il suddetto Codice sulla privacy. Questa è infatti il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata ossia il diritto di una persona (fisica o giuridica) d’impedire che qualsiasi informazione che lo riguardi, particolarmente il suo status, diventino di dominio pubblico o comunque note ad altri. Essa sorse sul piano del diritto positivo ai primi anni del Secolo XX soprattutto quale argine al giornalismo scandalistico anglosassone, per creare una linea di demarcazione tra il diritto alla riservatezza e il diritto all’informazione di terzi, che ancora oggi sembra essere la popolarità del soggetto (anche se i cd. Vip conservano il diritto alla privacy, limitatamente a fatti che non hanno niente a che fare con i motivi della propria popolarità). Il termine, inizialmente riferito alla sfera della vita privata, negli ultimi decenni ha subito un’evoluzione estensiva, arrivando a comprendere anche il diritto al controllo sui propri dati personali, ormai una nota realtà con l’avvento dei new media. Infatti la recente grande diffusione delle nuove tecnologie informatiche ha contribuito ad un assottigliamento della barriera della privacy, ad esempio grazie alla tracciabilità ed all’intercettazione dei telefoni cellulari od alla possibilità di reperire indirizzi di posta elettronica, dati bancari, sanitari, etc. 
Oggi pertanto la privacy non è solo intesa come “sovranità su di sé”, come diritto alla “non intromissione nella sfera privata”, ma si pone quale indiscutibile strumento di salvaguardia della piena autodeterminazione dell’individuo. Così tale diritto, che riguardava originariamente i rapporti col giornalismo, ha fatto ingresso, sin dalla metà degli anni novanta, e soprattutto a partire dal 2004, anche nelle aule scolastiche, in particolare da quelle delle scuole superiori frequentate da discenti maggiorenni che, per la loro età, possono effettuare l’esercizio della tutela della privacy. Inoltre tale tutela viene sempre più spesso invocata come elemento costitutivo ricorrente, alla base dei ricorsi nel campo scolastico. 
Ciò genera sovente confusione tanto che per verificare l’applicazione della legge sulla privacy fu istituita dalla L. 675/1996, un’apposita Authority, quella del Garante sulla privacy, che vigila e sanziona in materia, irrogando in caso di lesione accertata del diritto di riservatezza, multe di rilevante entità. Insomma sulla privacy regna una totale confusione, tanto che more solito, onde evitare problemi, si diventa più realisti del re, considerando tutelati anche dei dati che sarebbero, viceversa, di pubblico dominio. 
Abbiamo, infatti, assistito di recente alla prassi per cui non viene più affisso pubblicamente il risultato di un esame o un debito formativo o il voto finale del diploma, mentre qualche studente maggiorenne decide di non rendere pubblico il voto dopo un’interrogazione o di non relazionare i genitori delle sue performance scolastiche intramoenia. 
Ma è giusto tutto ciò? che cosa si deve fare in questi casi? Al riguardo, va ricordato quanto più volte, in passato, il Garante della Privacy ha ufficialmente con varie interviste e persino con comunicati stampa (tra cui è famoso quello del 3 dicembre 2004), seccamente smentito le notizie del tutto infondate riguardanti la privacy nelle scuole riportate anche da quotidiani a carattere nazionale, senza le necessarie verifiche, sottolineando che il Codice della privacy non si applica a tipologie di dati non sensibili, come i voti scolastici, studio della religione o risultati degli scrutini. A partire dal 1997 infatti il Garante si è sforzato di ricordare che i risultati degli scrutini, che non sono soggetti a speciali tutele, devono essere pubblicati. E ciò anche dopo l’avvento della normativa sulla privacy, essendo ciò previsto da una specifica disciplina in materia che risponde a principi di trasparenza. Pertanto, varie ordinanze del Ministro per l’istruzione (tra cui una del 9 febbraio 2004), hanno precisato che anche i crediti scolastici sono pubblicati nell’albo degli istituti, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale. In ciascun albo va anche pubblicato l’esito degli esami, “con la sola indicazione della dizione non promosso nel caso di esito negativo”. Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservate alcune informazioni sulla propria persona, infatti, non può elidere l’obbligo giuridico della trasparenza degli atti amministrativi. Il Ministero dell’Istruzione, in sinergia costante con l’Authority sulla privacy negli ultimi anni è stato sempre più attento a sensibilizzare e promuovere ogni azione al fine d’informare e formare gli operatori del settore, in particolare dirigenti scolastici, docenti e studenti sui temi della tutela della privacy. Infatti, nel travagliato rapporto tra privacy e scuola, soprattutto tra trasparenza degli atti e tutela dei dati personali in ambito scolastico, la questione è alquanto delicata e di stretta attualità, tenuto conto che, come abbiamo accennato prima, si è aggiunto negli ultimi anni un problema ancora più particolare con l’avvento di mezzi di comunicazioni digitali sempre più sofisticati. In particolare con l’introduzione della telefonia UMTS nel 2001, gli apparecchi sono divenuti dei veri e propri computer all-in-one, capaci allo stesso tempo, di fungere da telefono o da videotelefono, di collegarsi ad Internet, di registrare musica, fotografie e brevi filmati e di riprodurli, oltre che di inviare brevi messaggi (SMS) contenenti talvolta anche allegati audiovisivi (MMS). L’utilizzo improprio dei “videofonini” da parte degli studenti, ad es. per diffondere immagini sconce di compagne, per fotografare registri, per passarsi on-line i compiti in classe, costituisce non solo un trattamento illecito di dati personali, ma anche una grave mancanza sul piano disciplinare. 
E proprio quest’ultima funzione ha assunto rilevanza tale in ambito scolastico, da giustificare poco meno di un anno fa l’emanazione da parte del Ministero dell’Istruzione della Direttiva 104 del 30 Novembre 2007. La norma ministeriale chiamata “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy”, faceva riferimento all’utilizzo dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche. Le guide-lines dell’allora Ministro Fioroni che hanno incontrato il parere favorevole del Garante della Privacy, sono state inviate a tutte le scuole con l’intento preliminare di informare i ragazzi delle sanzioni correlate ad un eventuale utilizzo improprio dei “videofonini” a scuola. In particolare la disposizione contiene un efficace corredo sanzionatorio. 
Difatti, a tutti coloro che diffondano immagini altrui non autorizzate, sia tramite Internet che con qualsiasi altro mezzo elettronico, ferme restando le sanzioni disciplinari, come la sospensione, di competenza della scuola, sono anche irrogate delle multe da parte dell’Autorità garante sulla privacy di entità compresa da 3 a 18mila euro, che nei casi più gravi riferiti ai dati sensibili (stato di salute, opinioni politiche, religiose, ecc.), avranno un range inasprito da 5 a 30mila euro. Sulla base della normativa vigente e delle pronunce del “Garante”, il Ministero ribadiva che “la raccolta, la comunicazione e l’eventuale diffusione di immagini e suoni all’interno delle scuole deve avere comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, e che l’immagine altrui può essere utilizzata da parte degli studenti esclusivamente nei modi e nei casi consentiti dall’ordinamento”. 
La Direttiva 104 poneva, in conclusione, l’accento sul fatto che le istituzioni scolastiche autonome detengono la prerogativa di prevedere nei regolamenti d’istituto la possibilità di sottoporre a opportune cautele l’utilizzo – all’interno dei locali scolastici – di “mms”, registrazioni audio e video, fotografie digitali. Il documento ministeriale ricordava, inoltre, che nello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” è sancito il diritto alla riservatezza, per cui i ragazzi hanno il dovere d’osservare nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale e dei compagni, il più assoluto rispetto. La direttiva infine raccomanda che “tutti i comportamenti diversi siano sanzionati con rigore e severità dai regolamenti d’istituto”. 
Come ha sottolineato il Garante della Privacy Francesco Pizzetti sul proprio sito istituzionale (www.garanteprivacy.it/), in questo rapporto in continua evoluzione tra scuola e privacy, un punto fermo è costituito dalla “circolare 104 che è molto importante perché mette al centro il dovere delle scuole di informarsi e informare; è una presa di coscienza ed è necessario che la scuola rifletta su questa realtà, per aiutare i ragazzi ad usarla meglio.
Il senso di tutto è informare i ragazzi su quello che fanno per renderli più consapevoli e maturi, loro che saranno i cittadini di domani”.