Come tutelare le opere dell’ingegno create da docenti e discenti in seno alla scuola?
A scuola infatti sempre più complessi e articolati sono gli intrecci fra i soggetti che forniscono l’insegnamento, la materia per la realizzazione delle opere e la creatività dei singoli studenti che possono inventare novità tali da renderle tutelate dall’ordinamento.
Se, in altri termini, uno studente creasse un elaborato che per la sua peculiarità possa essere definito come “nuovo” e abbia anche il requisito del “carattere individuale”, tanto da godere di tutela in base alla legge, a chi apparterrà il risultato di tale creazione? Alla scuola che ha fornito gli strumenti, anche tecnici, necessari per sviluppare il “design”, allo studente che ha avuto l’intuizione e la creatività necessarie per realizzare l’opera, o all’impresa che ha investito il proprio denaro sul disegno realizzato dal discente scommettendo sul risultato economico di un prodotto connotato da una forma nuova?
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In assenza di norme di legge, riporta Il Sole 24 Ore che così apre un argomento interessante, dobbiamo rifarci alla ormai datata giurisprudenza della Corte d’Appello di Perugia, ma se rivolgiamo la nostra attenzione alle opere realizzate dagli studenti nelle scuole, in particolare nei licei artistici o negli istituti ove si sviluppano lavori come, ad esempio, disegni, progetti, opere figurative, destinate a essere cedute a terzi, quale dovrà essere il trattamento giuridico e il regime patrimoniale di tali atti di disposizione? A chi andranno le somme derivanti dalla vendita di dette creazioni e, se ci dovessimo trovare di fronte a un’opera collettiva, come andranno ripartiti i proventi?
Ulteriori questioni si pongono relativamente alla paternità dell’opera e al suo riconoscimento nelle varie forme di sfruttamento dei prodotti realizzati dalla scuola per conto di terzi o a questi trasferite.
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La disciplina esistente in materia, cui molti enti scolastici fanno riferimento nei propri “regolamenti di istituto” è quella riconducibile all’articolo 28 del decreto interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001 avente a titolo “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.
Tale norma, riporta Il Sole 24 Ore, stabilisce che «spetta all’istituto scolastico il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali», ciò – ovviamente – fermo restando il riconoscimento agli autori del diritto morale d’autore (paternità dell’opera), mentre «lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività non curriculari è egualmente deliberato dal consiglio di istituto. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il consiglio di istituto non abbia intrapreso le iniziative in tal senso nel termine di novanta giorni dall’invito rivolto dagli autori dell’opera».
In base alla medesima disposizione, precisa Il Sole, è riconosciuto «ai coautori e alle istituzioni scolastiche la partecipazione paritaria ai proventi dello sfruttamento economico dell’opera». In altre parole, per le attività non curriculari, la ripartizione dei proventi avviene al 50% fra scuola e studenti-autori, ovvero anche insegnanti-autori.
In un’epoca come quella attuale, in cui il binomio “scuola-lavoro” sta acquisendo sempre maggiore importanza, diventa indispensabile identificare provvedimenti legislativi applicabili “erga omnes”.
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